Unione Civile

  • Servizio attivo

Guida al servizio


A chi è rivolto

Persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono contrarre unione civile.

Descrizione

Dichiarazione di costituzione dell’unione civile

Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale redige quindi un secondo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l'ufficiale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è inserito nell'apposito registro dello stato civile e l'evento è annotato negli atti di nascita.

 

Cognome

Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile. Esso può essere tuttavia assunto solo come «cognome d'uso senza valenza anagrafica», senza cioè che questo comporti la variazione dei documenti della parte che ha assunto anche il cognome dell'altra, né l'annotazione nell'atto di nascita.

 

Regime patrimoniale

Secondo il Regolamento UE 1104/2016, le parti possono accordarsi sulla legge applicabile ai beni relativi all'unione civile, scegliendo tra:

  • il Paese in cui uno o entrambi hanno la loro «residenza abituale»;
  • il Paese di cittadinanza di uno dei coniugi o partner;
  • il Paese ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita;

Qualora la coppia non compia alcuna scelta, è applicabile la legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita.

In Italia, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale è la comunione dei beni.

 

Effetti

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.

In particolare, dall'unione civile discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.

 

Diritto successorio e reversibilità

Su questi temi si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni (secondo libro del codice civile).

 

Impedimento o nullità

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

 

Scioglimento dell’unione civile

Per lo scioglimento dell’unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi, le parti potranno procedere tramite sottoscrizione dell'accordo e successiva conferma davanti all'ufficiale di stato civile, oppure negoziazione assistita o, infine, scioglimento giudiziale.

 

Rettificazione di sesso

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile.
In caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

 

Matrimonio o unione civile formati all’estero

Gli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l'apposito modulo Richiesta di trascrizione dell’atto estero .

 

Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile, o comunque dalla quale risulti che la parte sia dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Vicenza, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia. In tal caso l'unione civile potrà essere comunque costituita sulla base di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Come fare

Chi intende costituire un'unione civile deve sottoscrivere il processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile.

L'Ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni ricevute nel processo verbale e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale.

L'unione civile può essere costituita non prima di 30 giorni dalla data della firma del verbale di richiesta di costituzione, nel giorno concordato.

Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Cosa serve

La documentazione necessaria sarà fornita e indicata dall'Ufficio di Stato Civile.

Tempi e scadenze

Entro trenta giorni dalla redazione del verbale, l'ufficiale di stato civile deve effettuare le verifiche previste.

Le parti interessate hanno poi centottanta giorni di tempo per presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

Riferimento normativo:

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri
Assistente Digitale

Informativa Privacy

Questo assistente virtuale utilizza l'intelligenza artificiale per rispondere alle tue domande relativamente a informazioni di interesse promozionale, tecnico, culturale o comunque informazioni di attinenza all'operato di un ente pubblico locale. Le risposte sono generate automaticamente senza interazione con un operatore umano. Usando l'assistente dichiari di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati. La chat è gestita da un sistema di intelligenza artificiale. Termini e Condizioni d'uso.

Non condividere dati personali o riservati all’interno della chat. Il sistema è in costante apprendimento; ti invitiamo a verificare le informazioni ricevute consultando i testi ufficiali pubblicati sul portale. L'assistente è rivolto a utenti di età superiore ai 14 anni.

Cliccando su "Ho letto e accetto", dichiari di aver compreso la natura automatizzata del servizio e di accettare i Termini d'uso e l'Informativa Privacy (resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR).