Ordinanza inquinanti in atmosfera

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Disposizioni contro l'inquinamento atmosferico - periodo ottobre 2025/aprile 2026

Data:

06 Ottobre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

DISPOSIZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PERIODO OTTOBRE 2025/APRILE 2026

Disposizioni in vigore dal 2 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026 contenute nell'Ordinanza del Sindaco di Sovizzo n.53 del 02/10/2025 per la prevenzione e la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera.

Bollettino Regione Veneto livelli di allerta Pm10 Rendere attivo sul sito comunale il seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

 

LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE

Disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dal 2 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026.

 

LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione nell'area rossa della planimetria allegata, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8:30 alle 18:30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina GPL/gasolio metano/benzina e metano/gasolio 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina GPL/gasolio metano/benzina e metano/gasolio Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0.

LIVELLO ARANCIONE

Il livello arancione scatta in caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).

Divieto di circolazione nell'area rossa della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8:30 alle 18:30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina GPL/gasolio metano/benzina e metano/gasolio euro 0, 1, 2, Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina, tutti i veicoli a GPL. Metano, GPL/benzina GPL/gasolio metano/benzina e metano/gasolio 0, 1, 2+ Diesel Euro 0, 1, 2, 3,4, 5
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0, 1.

LIVELLO ROSSO

Il livello rosso scatta se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).

Divieto di circolazione nell'area rossa della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8:30 alle 18:30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina GPL/gasolio metano/benzina e metano/gasolio 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina GPL/gasolio metano/benzina e metano/gasolio, Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0, 1

fino a cessato allarme comunicato da Arpav.

A partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso: macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive.

Note informative per i veicoli

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

 

DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO

E’ inoltre vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

  • autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
  • autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

 

SANZIONI

Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 168 euro a 678 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

ECCEZIONI (veicoli che possono circolare): vedere contenuto ordinanza n.53/2025.

 

RISCALDAMENTO

Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore da OTTOBRE 2025 ad APRILE 2026:

  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • in caso di livello arancione e rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE o del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.
  • OBBLIGO DI di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW.

COMBUSTIONI ALL’APERTO

Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore da OTTOBRE 2025 ad APRILE 2026:

  • È vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.
  • È vietato realizzare combustioni all’aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d’artificio)nel periodo ottobre-aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69. Restano sempre consentiti i fuochi d'artificio quali petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, e altri petardi classificati come F1.
  • E' vietato effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all’aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto il barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).

CHIUSURA PORTE ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività commerciali prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano unicamente lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali interni.

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025, 09:44

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