Ordinanza inquinamento atmosferico

Dettagli della notizia

Disposizioni contro l'inquinamento atmosferico - periodo ottobre 2024/aprile 2025

Data:

02 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Disposizioni in vigore dal 1° OTTOBRE 2024 al 30 APRILE 2025 contenute nell'Ordinanza del Sindaco di Sovizzo n.57 del 01/10/2024 per la prevenzione e la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera.

Bollettino Regione Veneto livelli di allerta Pm10 Rendere attivo il seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE

Disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dal 1° OTTOBRE 2024 al 30 APRILE 2025.

Limitazioni sospese dal 13 al 27 dicembre 2024 compresi, indipendentemente dal livello di inquinamento; la sospensione continuerà dal 28 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 compresi, solo in caso di livello verde o arancione.

LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area rossa della planimetria allegata, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0

LIVELLO ARANCIONE

In caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).

Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area rossa della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0, 1

LIVELLO ROSSO

Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi)

£ Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area rossa della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4,5
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 inoltre divieto di transito per i Diesel Euro 5 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0, 1.

Note informative per i veicoli

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto).Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO

E’ inoltre vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

  • autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
  • autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

SANZIONI

Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 168 euro a 678 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

RISCALDAMENTO

Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore DAL 1° OTTOBRE 2024 al 30 APRILE 2025:

  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • in caso di livello arancione e rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE;
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE o del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.

COMBUSTIONI ALL’APERTO

Inoltre è FATTO DIVIETO DAL 1° OTTOBRE 2024 al 30 APRILE 2025 in tutto territorio comunale:

  • di procedere a qualsiasi tipo di combustione di materiale vegetale di cui all’art.185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.Per lo smaltimento e l’eliminazione di ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e di altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, si invitano i cittadini ad utilizzare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all’Ecocentro sito in Sovizzo, Via 1° Maggio;
  • di effettuare falò rituali e fuochi d’artificio, a scopo d’intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, legati a consolidate tradizioni, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 3,5 metri di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo di uno per frazione, purchè preventivamente autorizzati dal Sindaco sulla base delle disposizioni impartite dalla Questura.

LIQUAMI ZOOTECNICI

E' vietato DAL 1° OTTOBRE 2024 al 15 APRILE 2025 lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta “1” – arancio e allerta “2”- rosso; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

 

Ultimo aggiornamento: 02/10/2024, 10:06

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