Dichiarazione di costituzione dell’unione civile
Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale redige quindi un secondo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l'ufficiale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è inserito nell'apposito registro dello stato civile e l'evento è annotato negli atti di nascita.
Cognome
Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile. Esso può essere tuttavia assunto solo come «cognome d'uso senza valenza anagrafica», senza cioè che questo comporti la variazione dei documenti della parte che ha assunto anche il cognome dell'altra, né l'annotazione nell'atto di nascita.
Regime patrimoniale
Secondo il Regolamento UE 1104/2016, le parti possono accordarsi sulla legge applicabile ai beni relativi all'unione civile, scegliendo tra:
- il Paese in cui uno o entrambi hanno la loro «residenza abituale»;
- il Paese di cittadinanza di uno dei coniugi o partner;
- il Paese ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita;
Qualora la coppia non compia alcuna scelta, è applicabile la legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita.
In Italia, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale è la comunione dei beni.
Effetti
Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.
In particolare, dall'unione civile discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.
Diritto successorio e reversibilità
Su questi temi si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni (secondo libro del codice civile).
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Scioglimento dell’unione civile
Per lo scioglimento dell’unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi, le parti potranno procedere tramite sottoscrizione dell'accordo e successiva conferma davanti all'ufficiale di stato civile, oppure negoziazione assistita o, infine, scioglimento giudiziale.
Rettificazione di sesso
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile.
In caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Matrimonio o unione civile formati all’estero
Gli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l'apposito modulo Richiesta di trascrizione dell’atto estero .
Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile, o comunque dalla quale risulti che la parte sia dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Vicenza, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia. In tal caso l'unione civile potrà essere comunque costituita sulla base di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.