Le pagine di questa sezione costituiscono il Piano Regolatore Generale on line del comune di Sovizzo e si riferiscono al documento approvato dalla giunta regionale con decreto n. 142/2002.
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Gli elaborati ufficiali rimangono quelli cartacei disponibili presso la sede municipale.



PREMESSA

Nel presente regolamento:



TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1.     Il Regolamento Edilizio disciplina l’attività edilizia e di trasformazione urbanistica del suolo nonchè le altre opere che modificano l’aspetto del territorio e del paesaggio.

2.     Il Regolamento Edilizio dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche, precisa i metodi di misurazione; indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce, per la materia, i compiti del Dirigente o del Responsabile dell’ufficio o del servizio, d’ora in avanti il Dirigente, di cui al 3° comma dell’art. 51 della L. 142/90, come sostituito dall’art. 6 della L. 127/97, definisce la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia; descrive la procedura dei provvedimenti di competenza comunale; disciplina l’esecuzione degli interventi ed il collaudo delle opere; indica le modalità per il controllo e la vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante l’esecuzione dei lavori; definisce i requisiti di sicurezza igienico - sanitari   rispetto ai diversi usi cui sono destinati gli immobili e le caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni.

3.     Stante la sua natura di fonte normativa secondaria  , il Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari ai sensi dell’art. 5 della L. 142/90.

4.     I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell’applicazione.

ART. 2 RESPONSABILITA’ DEI COMMITTENTI,  PROGETTISTI,  DIRETTORI E  ASSUNTORI DEI LAVORI.

1.     La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dalle L. 47/85 e 662/96, nonchè dalle altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p., è responsabile delle affermazioni rese in sede di asseverazione, nonchè alla correttezza e veridicità dei dati contenuti negli elaborati progettuali . In caso di dichiarazioni non veritiere il Dirigente ne dà comunicazione al competente Ordine Professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.



TITOLO II°

IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1 - La Commissione Edilizia è l’Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.

2 - Ai sensi  dell’art. 4 ex L. 493/93, il parere della Commissione Edilizia si rende obbligatorio solo nei seguenti casi:

a         per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni edilizie  e per il loro annullamento d'ufficio;

b         per i pareri in ordine alle norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali di cui L.R. 31/10/94 n 63

c         per l'adozione dei provvedimenti relativi alle opere abusive, a norma degli artt. 92 e 93 della L.R. 61/85;

 

3 - Resta in facoltà del Dirigente di avvalersi del parere consultivo della Commissione Edilizia in qualsiasi altra circostanza.

4 -  Eventuali  formali istanze, trasmesse all’Autorità Comunale Competente,  per interventi  di cui al punto 7 art. 4 ex L. 493/93 non saranno sottoposte al parere della commissione edilizia

5.-  Ai sensi dell’art. 152 D.Lvo  490/99,

non è richiesta l'autorizzazione in materia di beni ambientale (di cui art. 151 D.Lvo citato)

“a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo e non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.”

ART. 4 COMPOSIZIONE

1.     La Commissione Edilizia è composta da 2 membri di diritto e 3 elettivi. Sono membri di diritto il Sindaco o l'Assessore delegato, e il Dirigente o un suo delegato nell’ambito dello stesso settore.

2.     I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina n. 3  esperti della materia , con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

3.     Stralciato

4.     Nelle ipotesi previste dall’art. 4 della L.R. 63/94, la Commissione è integrata, con le modalità di cui all’art. 6 della citata legge, da due esperti pure essi nominati dal Consiglio Comunale scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica agraria, materie ambientali ed artistico - monumentali.

5.     La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum.

6.     Assiste alle sedute con funzioni di segretario  e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Dirigente.

7.     Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.

ART. 5 DURATA

1.     I membri elettivi durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Consiglio Comunale. In ogni caso i membri elettivi sono rinnovati al cessare del mandato del Consiglio Comunale o a seguito di modifica delle norme che disciplinano la composizione, la durata in carica  della Commissione. I membri sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino all’entrata in carica dei successori...

2.     Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.

ART. 6  ATTIVITA’ DI INDIRIZZO

1.       La Commissione Edilizia, per uniformare la propria attività consultiva, può definire, in un documento di indirizzi, i criteri cui attenersi nell’ambito delle proprie attribuzioni; in particolare può tenere conto del criterio incrementale che è attribuito all’elaborato di P.R.G.  N. 14/16: PRONTUARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA DGRV. N. 986  DEL 14.03.96;

ART. 7 REGOLAMENTAZIONE INTERNA

1.     La convocazione della Commissione Edilizia è disposta dal presidente, con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione;

2.     per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;... (del. C.C. n. 42/99 del. C.C. 13/2000)

3.     la Commissione Edilizia può svolgere sopralluogo se risulta utile per un più approfondito esame dell’intervento per il quale è stato richiesto il parere;

4.     il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione;

5.     secondo quanto espresso dalla Circolare Regionale n. 19 del 23 giugno 1995 (approvata con D.G.R.V. 2959/95) nella ipotesi in cui la Commissione operi in composizione integrata, “nel caso in cui uno o ambedue degli esperti in bellezze naturali, pur convocati, non possono partecipare alle riunioni della Commissione stessa, il Presidente potrà trattare gli argomenti in discussione”;

6.     il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell’ambiente va verbalizzato anche se favorevole;. le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell’autorizzazione, di cui all’art. 151 del D.Lg,.vo n 409/99, da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.

ART. 8 IL DIRIGENTE

1.     Il Dirigente è responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 come modificato dall’art. 6 della L. 127/98.

2.     In particolare al Dirigente competono tutte le funzioni disciplinate nel presente Regolamento Edilizio e ogni altra azione o  provvedimento ritenga necessario adottare nell’ambito della sua competenza



TITOLO III°

DEFINIZIONI

ART. 9 SOTTOTETTI ESISTENTI ALLA DATA DEL 31.12.98

In applicazione alla L.R. 12/99 si determina quanto segue:

1.       I sottotetti esistenti per essere abitabili devono essere opportunamente isolati termicamente . Devono avere un’altezza utile media di metri 2,40 per locali adibiti ad abitazione e di metri 2,20 per i locali adibiti ai servizi (corridoi, disimpegni, ripostigli, e bagni ). L’altezza utile media è data dal rapporto tra il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza supera metri 1.80 e la relativa superficie utile. La parte abitabile deve essere delimitata da adeguate strutture fisse . Non è ammessa la separazione della parte abitabile da quella con altezza inferiore a metri 1.80 con l’ausilio di mobilia. I locali abitabili debbono possedere i requisiti di legge per quanto riguarda i rapporti aeroilluminanti  e le superfici minime della stanza. Il rapporto  aeroilluminante se in falda deve essere pari o superiore a 1/16.

2.       Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi  dei sottotetti non possono modificare le altezze di colmo e di gronda esistenti .  Le linee di pendenza delle falde non possono essere modificate.

3.       Le aperture nelle falde e nelle facciate dovranno avvenire in sintonia con l’edificio principale e secondo specifiche indicazioni normative delle singole Z.T.O.. Non sono ammessi abbaini salvo il caso di edifici già dotati di questo tipo di manufatto.

4.       Devono essere ricavati spazi per i parcheggi pertinenziali , nella misura di 1mq/10mc di sottotetto. Qualora fosse impossibile reperire detti spazi a parcheggio, è possibile la loro monetizzazione nella misura di L/mq 100.000 di parcheggio. Questo valore potrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, in base alla variazione dell’indice ISTAT sul costo della vita.

5.       Il recupero a fini abitativi dei sottotetti  esistenti alla data 31.12.1998 può avvenire in deroga agli indici specifici della zona territoriale. Ai fini del presente articolo si considerano esistenti i sottotetti la cui ultimazione dei lavori al grezzo è avvenuta entro il 31.12.1998.

6.       Le zone territoriali omogenee “C2” sono escluse dall’applicazione della L.R. 6 aprile 1999 n. 12.



TITOLO IV°

ATTI DI COMPETENZA COMUNALE

CAPO I°  CERTIFICAZIONI E PARERI

ART. 10           CERITIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1.       Il Dirigente rilascia un certificato di destinazione urbanistica che, in relazione alle opere previste , specifica per l’immobile oggetto della richiesta, le disposizioni degli strumenti urbanistici territoriali, generali e attuativi vigenti e/o adottati, nonchè gli altri vincoli posti anche da autorità diverse da quelle aventi competenza in materia urbanistica, in particolare:

a)  le modalità di intervento con riferiti i limiti parametrici e volumetrici;

b)  le destinazioni d’uso ammissibili;

2.     Il certificato va rilasciato dal Comune nel termine di 30 giorni dalla richiesta e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non siano intervenute modificazioni nella disciplina vigente. (L.47/85 ART. 18)

ART. 11  MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1.     Il certificato di destinazione urbanistica è richiesto con appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale

2.     Il richiedente dovrà presentare:

a)       estratto catastale aggiornato con tutti gli elementi utili per identificare l’immobile oggetto dell’istanza.

3.       Il richiedente dovrà dichiarare:

a)       lo stato d’uso attuale;

b)       il titolo che giustifica la richiesta;

c)       i vincoli e servitù;

d)       il tipo di intervento;

e)       il recapito;

ART. 12  RICHIESTA DI PARERI, NULLA OSTA, CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

1.     L’avente titolo richiede autonomamente il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o certificazioni (precisati nel certificato di destinazione urbanistica) ad altre Pubbliche Amministrazioni.

2.     Alla domanda di concessione o di autorizzazione, il richiedente allega gli atti di cui al primo comma o , riservandosi di produrli successivamente, le ricevute attestanti l’avvenuta richiesta formulata alle predette Amministrazioni. Di tali atti l’interessato deve essere in possesso allorquando presenti D.I.A.

3.     Anche su istanza del privato interessato, gli stessi atti possono essere richiesti dal Comune alle Pubbliche Amministrazioni competenti.

4.     In alternativa alla procedura di acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o certificazioni descritta ai commi precedenti e nel caso di pareri contrastanti, il Dirigente può indire, anche su richiesta dell’interessato, una conferenza dei Servizi, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della L. 241/90, e dal successivo art. 14 del presente Regolamento Edilizio, al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti.

 ART. 13  PARERE PREVENTIVO

1.     Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia condizionato da concessioni già rilasciate o in istruttoria, può chiedere al Dirigente una preliminare valutazione.

2.     A tale fine, il privato fa pervenire istanza in bollo, allegando una relazione tecnica e tutti quegli elaborati che siano idonei ad inquadrare l’opera nel contesto urbanistico ed ambientale;

3.     Il parere della Commissione Edilizia e la relazione del Responsabile del Procedimento si limiteranno ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.

4.     Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell’esame del progetto definitivo.

ART. 14  LA CONFERENZA DI SERVIZI

1.     La Conferenza dei Servizi, disciplinata dall’art. 14 della L. 241/90, è presieduta dal Dirigente legittimato ad adottare il provvedimento finale, ed è convocata dal medesimo anche su richiesta dell’interessato.

2.     Il verbale della conferenza è sottoscritto da tutti i rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti, salva espressa dichiarazione a verbale dei presenti con la quale delegano il solo Presidente alla sottoscrizione.

CAPO II°  CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 15  INTERVENTI LIBERI

1.     Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi descritti al 3° comma dell’art. 76 della L.R. 61/85  , non richiedono alcuna preventiva domanda, denuncia o comunicazione e non necessitano di alcuna autorizzazione o concessione edilizia;

2.      Analogamente non richiedono domanda, comunicazione o denuncia, nè concessione od autorizzazione le opere prescritte da ordinanze sindacali e quegli interventi di assoluta urgenza che si rendano necessari per evitare pericoli alla pubblica incolumità; per questi ultimi, entro 5 giorni deve essere data comunicazione al Comune delle circostanze che hanno resa necessaria la loro esecuzione assieme alle indicazioni dei lavori in atto, al nominativo del Direttore dei Lavori e della ditta esecutrice.

3.     Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità legittimano solo gli interventi strettamente necessari, richiedendosi comunque il rispetto alle norme fissate dal presente Regolamento per ciascun tipo di intervento edilizio, in quanto applicabili.

ART. 16  OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INZIO ATTIVITA’

Le opere soggette a denuncia di inizio attività sono regolamentate dall’. 4 della L. 493 del 04.12.93 cosi’ come modificata dalla L. n 662 del 23. 12. 96, dalla L. n 30 del 28.02.97 dalla L.  n  135 23.05.97.

ART. 17  OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione, le opere descritte come tali dall’art. 76 della L.R. 61/85, con le procedure e semplificazioni introdotte dall’art. 4 ex L. 493/93, ovvero con le procedure di cui al precedente art. 16

ART. 18  OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE - CONCESSIONE  A LOTTIZZARE

1.       Sono soggette a concessione, le opere descritte come tali dall’art. 76 della L.R. 61/85

2.       La concessione a lottizzare viene rilasciata dopo l’espletamento della formazione, approvazione ed efficacia secondo quanto disposto dall’art. 60 della L.R. 61/85 e dopo la stipula  della convenzione, cosi’ come regolamentata dall’art. 63 della L.R. 61/85.

ART. 19  OPERE PUBBLICHE COMUNALI

1.     Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato ha i medesimi effetti della concessione edilizia.

2.     I relativi progetti dovranno essere corredati dalla asseverazione di cui al successivo  art. 25.

ART. 20  OPERE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO

1.     Per le opere pubbliche da eseguirsi da Amministrazioni diverse da quella comunale, o comunque insistenti su aree demaniali, ad eccezione di quelle destinate alla difesa militare, si applica la normativa di cui all’art. 77 della L.R. 61/85.

CAPO III° - PROCEDIMENTI

ART. 21  PROCEDIMENTI PER  RILASCIO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIE  E PER  DENUNCIA DI INZIO ATTIVITA’

1.     I procedimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizia e per la denuncia di inizio attività sono regolati dall’art. 4 del D. L. 398/93 e dall’art. 79 della L.R. 61/85;

2.     per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie nonchè per la denuncia di inizio attività è fatto obbligo di presentare l’asseverazione di cui al successivo art. 25

ART. 22 VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE

1.     La validità della concessione edilizia è disciplinata dall’art. 78 dell L.R. 61/85

ART. 23 EVIDENZA DELLA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO

1.     Gli estremi relativi alle denuncie di inizio attività, alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via;

2.     detto cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: oggetto e numero della concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività, committente, progettista, calcolatore e direttore dei lavori, impresa costruttrice, nominativi degli impiantisti di cui alla L. 46/90 e L. 10/91 nonchè il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di cui alla L. 494/96.

CAPO IV° - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

ART. 24 FORMULAZIONE DELLA DOMANDA

1.     Le domande di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e D.I.A. vanno formulate, in bollo, su moduli forniti dal Comune e vanno indirizzate al Sindaco: devono tassativamente indicare i dati del richiedente e il nominativo del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di progetto.

2.     Ogni variazione dei dati, di cui al precedente comma, deve essere comunicati al Dirigente.

3.     Alle domande e alla D.I.A. vanno allegate in copia le ricevute di versamento effettuate per tasse, contributi e diritti previsti da leggi o regolamenti.

4.     A seguito della presentazione al Comune della richiesta o della denuncia verrà rilasciata una comunicazione attestante la data di ricevimento, il numero di protocollo della pratica e l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

ART. 25 ASSEVERAZIONE

1.     Il progettista deve asseverare, oltre al rispetto di quanto contenuto nel certificato di destinazione urbanistica:

a)    la conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza rilevati;

b)    la conformità alla normativa urbanistico  edilizia ed igienico costruttiva, ivi compresa quella contenuta negli strumenti territoriali e urbanistici, anche a livello sovra e intercomunale e nel regolamento edilizio;

c)     la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti eventualmente già acquisiti;

d)    il rispetto di eventuali vincoli e o servitù gravanti sugli immobili, fermo restando che l’atto autorizzativo è sempre rilasciato “fatti salvi diritti di terzi;

e)    la rispondenza o meno del progetto agli eventuali pareri preventivi acquisiti ai sensi dell’art. 13.

ART. 26 OBBLIGATORIETA’ DEGLI ELABORATI TECNICI

1.     Alla domanda diretta ad ottenere la concessione edilizia, o l’autorizzazione, o D.I.A., devono essere allegati gli elaborati tecnici indicati all’art. 27.

2.     Deve essere allegata copia del titolo ad intervenire sull’immobile oppure la relativa dichiarazione sostitutiva.

3.     Deve essere allegata l’asseverazione del progettista, di cui al precedente art. 25.

ART. 27 INDICAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI

1          I disegni devono essere datati e depositati in triplice copia, piegati nelle dimensioni UNI, in scala non inferiore a quella di seguito indicata, per l’esame e per l’istruttoria da parte degli uffici comunali.

2          Essi devono in ogni caso comprendere:

a)    una planimetria sufficientemente ampia della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, con punti di riferimento atti ad individuare con precisione l’ubicazione dell’intervento;

b)    estratto del P.R.G. con l’individuazione specifica dell’intervento;

c)     una relazione descrittiva dell’intervento comprendente anche l’indicazione della disciplina del Piano Regolatore Generale vigente e delle varianti eventualmente adottate, nonchè le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all’area in esame.

3.     Con riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati dagli elaborati di seguito indicati, con la precisazione che il Dirigente potrà ritenere sufficiente, in relazione alla consistenza dell’intervento, elaborati in scale di rappresentazione diverse da quelle di seguito elencate, oppure una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa. Sono fatte salve le indicazioni di cui alla L. 46/90.

a)  Per le nuove costruzioni ed ampliamenti, anche nel sottosuolo o prefabbricate:

I.       relazione sommaria contenente anche i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all’altezza del fabbricato, all’area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

II.     planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la indicazione del lotto sul quale deve sorgere l’edificio, completa di orientamento e di tutte le quote orizzontali e verticali, e curve di livello, atte ad individuare l’andamento planimetrico e altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree. Devono essere indicati i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze, distacchi e orientamenti delle falde del tetto, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto. Devono altresì essere riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;

III.    planimetria, in scala 1:200 di sistemazione dell’area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni alla recinzione, nonchè la localizzazione del cassonetto per la raccolta dei rifiuti; per interventi minori le due planimetrie possono essere unificate;

IV.   le piante di progetto, in scala 1:100, orientate, rappresentanti ogni piano dell’edificio, dentro e fuori terra, il sottotetto se praticabile e la copertura.

V.     le piante debbono indicare la dimensione complessiva dell’opera, la destinazione d’uso dei locali, le relative misure di superficie lineari e di superficie netta, al dimensione delle aperture, il rapporto di areazione e illuminazione di ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli arredi fissi, lo spessore delle pareti, i riferimenti alle sezioni rappresentate ed ogni altro elemento atto a caratterizzare il progetto.

VI.   nella pianta della copertura vanno indicati i materiali, le pendenze, le grondaie, i camini, i lucernari, i volumi tecnici, ecc.

VII.  tutti i prospetti esterni in scala 1:100

VIII.due sezioni verticali quotate, in scala 1:100 ortogonali tra loro, con riferimento agli spazi pubblici esterni e del terreno circostante;

IX.   quando ritenuto necessario un particolare del prospetto principale dell’edificio, esteso a tutta l’altezza dello stesso, in scala 1:20, con l’indicazione dei materiali e dei colori;

X.     planimetria del fabbricato, in scala 1:200, con l’indicazione degli impianti relativi all’approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque nere e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici;

XI.   riproduzione fotografica della zona interessata dall’intervento;

XII.  dati metrici completi del progetto con schema planivolumetrico;

XIII. per interventi di notevoli dimensioni tipo opifici o simili, gli elaborati grafici di cui ai punti IV. , V. , VI. e VII. , possono essere anche in scala 1:200. Nel caso di ampliamento gli elaborati sopra richiesti devono essere completi anche dell’esistente stato di fatto di tutto il fabbricato anche se di altra proprietà.

 

b)  Per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione:

I.       gli stessi elaborati di cui al precedente  punto a) ed inoltre relazione descrittiva dell’intervento con allegate le indicazioni anche grafiche e fotografiche per documentare la stato attuale e la definitiva sistemazione. E’ prescritta la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto su tavola comparativa adottando colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso);

II.     qualora gli interventi riguardino edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 o comunque assoggettati a tutela dal P.R.G., è richiesta altresì una relazione storico tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti nell’edificio oggetto dell’intervento.

c)     Per le nuove recinzioni o modificazioni di quelle esistenti:

I.       planimetria in scala 1:200 o 1:500, con l’andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento, con particolare riferimento a eventuali aree pubbliche prospicienti;

II.     sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;

III.    sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;

IV.   l’indicazione dei materiali impiegati.

d)    Per il collocamento, la modificazione o la rimozione di opere minori:

 

I.       planimetria quotata, prospetti  e sezioni quotati, in scala adeguata;

II.     indicazioni di materiali e colori;

III.    documentazione fotografica.

e)    Per le opere di urbanizzazione:

I.       planimetria in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l’indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire.

II.     piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati in scala adeguata;

III.    progetto esecutivo adeguatamente quotato e riportante i materiali usati;

IV.   computo metrico e capitolato speciale.

f)      Per le mostre e i depositi:

I.       planimetria dell’area, in scala 1:500, con l’indicazione degli spazi destinati al deposito della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.

g)    Per le demolizioni:

I.       piante ed almeno una sezione quotata in scala non inferiore a 1:100 dello stato attuale del fabbricato, indicando con colore (giallo) indelebile le parti da demolire.

h)    Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all’aperto, la modifica di aree a bosco e di alberature di rilevo ambientale, la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l’apertura di nuove strade e la costruzione di manufatti stradali:

I.       relazione tecnica descrittiva;

II.     planimetria, in scala 1.500 , 1:1000, 1:2000, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l’indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;

III.    piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.

i)      Per varianti a progetti approvati:

I.       per le varianti da apportare a progetti depositati va prodotto il progetto approvato con le modifiche evidenziate in colore rosso o giallo o con apposite retinature. Il progetto di variante deve essere redatto seguendo le stesse impostazioni grafiche di quello autorizzato.

j)      Per la installazione di impianti ripetitori:

I.       planimetria in scala 1:2000 estesa ad un raggio di almeno 500 metri nella direzione delle onde, a 100 metri nelle altre direzioni, indicante la direzione del fascio d’onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case isolate più vicine;

II.     un profilo longitudinale in scala 1.2000 passante per l’antenna e coincidente col fascio d’onda che evidenzi l’andamento del terreno fino ad un raggio di almeno 500 metri, la zona d’ombra e gli abitati esistenti nel tragitto del fascio d’onda;

III.    lo schema dell’antenna in scala 1:200 con indicazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto e altezza da terra;

IV.   due sezioni ortogonali in scala 1:200 dimostranti l’ampiezza e la direzione del fascio d’onda. I predetti impianti devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati esistenti o previsti dal P.R.G.;

V.     eventuale documentazione tecnica richiesta dagli organi competenti;

VI.   qualora nella zona interessata esistano case destinate ad abitazione fissa, l’intensità del campo elettrico e magnetico non deve superare i limiti previsti dalla normativa vigente;

VII.  la presente disciplina si applica anche in caso di interventi su impianti che ne aumentano la potenza o che comunque eccedano la manutenzione ordinaria.

k)     Per gli insediamenti produttivi:

I.       per gli insediamenti produttivi, gli elaborati vanno integrati con le specifiche schede informative previste dalle disposizioni regionali;

l)      Per gli strumenti urbanistici attuativi:

I.       per gli strumenti urbanistici attuativi devono essere prodotti gli elaborati previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO V° - ONERI

ART. 28 ONEROSITA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

1          La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonche’ al costo di costruzione, secondo quanto previsto dagli art. 81  82 83  e 84 della L.R. 61/85.

2          L’incidenza degli oneri di urbanizzazione e’ determinata con delibera del Consiglio Comunale secondo quanto disposto dagli artt. 82 e 84 della L.R. 61/85.

3          L’incidenza del costo di costruzione viene determinata con delibera del C.C.  secondo quanto disposto dall’art. 83 della L.R. 61/85.

4          La concessione relativa ad attività industriali o artigianali e subordinata esclusivamente alla corresponsione di un contributo pari all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi,  liquidi ed eventualmente gassosi, e per la sistemazione dei luoghi. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione non e’  perciò dovuta per tali tipi di intervento.

5          La concessione relativa a costruzioni per attività turistiche, commerciali o direzionali e subordinata ad un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione ed ad una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, da stabilirsi con deliberazione consiliare.

6          L’ esenzione dal pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione  e’ regolamentata secondo quanto disposto dall’art., 87 della L.R. 61/85

ART. 29 SCOMPUTABILITA’ DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Lo scomputo è regolamentato dall’art. 86 della  L.R. 61/85

CAPO VI° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 30 PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

1.     Il titolare della concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività, deve preliminarmente all’inizio dei lavori comunicare il nominativo del direttore dei lavori, della ditta assuntrice, fermi restando gli obblighi derivanti dal  D.LVO 494/96  e successivi aggiornamenti, ed è tenuto ad osservare i punti di livello e le quote indicate negli elaborati approvati e/o tacitamente assentiti.

2.     Vanno pure comunicati gli eventuali cambiamenti del direttore o dell’assuntore dei lavori da parte dei titolari di concessione o di autorizzazione, per la responsabilità loro riconosciuta dall’art. 6 della L. 47/85.

ART. 31  INIZIO E TERMINE LAVORI

1.     Il titolare della concessione o autorizzazione, nonchè direttore dei lavori ed il costruttore devono denunciare al Dirigente le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni dal giorno di inizio e di ultimazione.

2.     Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio  si configura allo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell’opera redatto dal direttore lavori su apposito stampato.

3.     Nel caso di ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni, per inizio lavori si intende l’istante in cui l’immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l’ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.

4.     Nel caso di opere di urbanizzazione, l’inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui all’art. 63 della L.R. 61/85.

5.     Prima della denuncia di inizio dei lavori di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., il committente deve depositare, al competente ufficio comunale, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle vigenti leggi.

6.     Prima dell’inizio dei lavori per l’installazione dell’impianto termico deve essere inoltre prodotto il progetto dell’impianto termico corredato da una relazione tecnica, fatta eccezione per quegli edifici espressamente esentati dalle leggi vigenti, ai sensi della L. 10/91 e successivo regolamento di esecuzione.

7.     Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata la dichiarazione di avvenuto deposito presso la Regione - Genio Civile, di quanto previsto dalla L. 1086/71 o , se non necessario, un’attestazione da parte del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della L. 1086/71.

ART. 32 CONDUZIONE DEL CANTIERE

1.     Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui alla L. 494/96 e L. 626/94.

2.     Nell’esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbriche esistenti, ecc..), l’assuntore dei lavori deve evitare pericoli o danni a persone o a cose, provvedendo ad attenuare rumori e molestie. In particolare si richiama la particolare normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili all’esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3.     Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo destinato all’opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente.

4.     Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levare del sole.

5.     Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6.     Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml. 4.50 per la viabilità veicolare e m. 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.

ART. 33 OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

1.     Ove per l’esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l’interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente ed ottenere l’autorizzazione.

2.     La domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.

3.     Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell’autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

4.     Il Dirigente ha la facoltà di revocare l’autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d’ufficio e a spese dell’interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall’interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.

5.     La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.

6.     In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subordinare il rilascio dell’autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.

7.     In caso di inadempienza, si procede d’ufficio, a spese dell’interessato.

ART. 34 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

1.     Il Dirigente esercita la vigilanza sulle trasformazioni e costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella Concessione Edilizia o autorizzazione.

2.     La vigilanza è regolamentata dall’art. 89 della L.R. 61/85

ART. 35 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

1.       Il privato può modificare, in sede di esecuzione dei lavori, il progetto di concessione o autorizzazione solo su preventiva approvazione di specifica variante;

2.       Valgono le semplificazioni introdotte dall’art. 4 ex L. 493/93, punto “g”

ART. 36 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA O IN DIFFORMITA’ DAL TITOLO

1.     le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo sono sanzionate ai sensi dagli artt. 91 92 93 94 95 96 97 98 della L.R. 61/85, nonchè della L. 662/96.

2.     Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui al precedente punto 1

ART. 37 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1.     La sospensione dei lavori è il provvedimento cautelativo o provvisorio che il Dirigente emette perchè nell’esecuzione di lavori o interventi sono state riscontrate irregolarità, che nello stesso provvedimento vanno indicate, relative a:

a)    opere prive di titolo di concessione,

b)    opere difformi dal progetto approvato o che disattendono le prescrizioni formulate;

c)     inizio o prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Dirigente il nominativo del Direttore dei lavori o l’esecutore degli stessi;

d)    mancato deposito delle certificazioni richieste ed elencate all’art. 31 prima dell’inizio lavori;

e)    mancato deposito dei pareri resi dagli Enti titolari di vincolo o competenze specifiche

f)      mancata trascrizione di obblighi contrattuali con terzi o Enti pubblici, da acquisire prima dell’esecuzione dei lavori o relative a prescrizioni puntuali.

2.     L’ordinanza di sospensione:

a)       va emessa dal Dirigente entro 15 giorni dall’accertamento;

b)       va notificata, nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, al proprietario dell’immobile, al richiedente la concessione o autorizzazione edilizia, al direttore e all’esecutore dei lavori.

 

3.     L’ordinanza di sospensione dei lavori deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia municipale o da parte della struttura tecnica comunale competente, verbale di accertamento di irregolarità trasmesso al Dirigente.

4.     Nei termini di 60 giorni dall’ordinanza di sospensione dei  lavori il Dirigente emette il provvedimento definitivo.

5.     La sospensione dei lavori, indipendentemente dal termine cui al punto precedente, continua fino a quando non siano comunicati gli elementi indicati alle lettere c) d), e) ed f) del punto 1.

ART. 38 DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1.     Si richiamano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 78 della L.R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.     Le nuove previsioni urbanistiche che possono causare la decadenza della concessione, sono solo quelle previste o comunque recepite nello strumento urbanistico generale del Comune riguardanti indici o parametri costruttivi, distanze, destinazioni d’uso.

3.     Il termine di validità della concessione o autorizzazione viene sospeso e corrispondentemente prorogato nel caso di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore. Il direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto l’inizio e il termine della sospensione e le sue cause.

4.     La decadenza deve essere dichiarata con apposito provvedimento del Dirigente, da notificare all’interessato.

ART. 39  ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1.     La concessione e l’autorizzazione ad edificare, quest’ultima anche tacitamente assentita, possono essere annullate per motivi di legittimità.

2.     Nel caso di concessione o autorizzazione tacitamente assentita, ove riscontri un vizio di legittimità il Dirigente invita l’interessato a introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti integrativi necessari per una eventuale sanatoria, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.

3.     Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia e con provvedimento motivato, annulla la concessione o l’autorizzazione.

4.     Stralciato

ART. 40 POTERI ECCEZIONALI

1.     Ai sensi dell’art. 38 della L. 142/90, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti  urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.

2.     Negli stessi casi è consentito agli interessati presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l’esecuzione di lavori di demolizione degli immobili pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali non sono proponibili soluzioni alternative. Il Dirigente ha l’obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda.

3.     Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree libere, accessibili al pubblico o visibili dall’esterno , di rimuovere quanto costituisca pericolo per l’igiene e la sanità pubbliche e deturpi l’ambiente.

4.     in caso di inottemperanza il Sindaco ordina che si provveda d’ufficio a spese degli interessati.

ART. 41 CERTIFICATO DI ABITABILITA’ E AGIBILITA’

1.     L’abitabilità e l’agibilità sono regolamentate dall’art. 90 della L.R. 61/85  e dal D.P.R.  425  del 12.09.94

2.     Alla domanda di abitabilità o agibilità vanno allegati:

a)    dichiarazione del direttore dei Lavori, sottoscritta anche dal costruttore, che deve certificare sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta asciugatura  dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 425/94, nonchè di aver rispettato, in materia di ventilazione e aerazione dei locali, tutte le norme tecniche, legislative e regolamenti vigenti, nonchè la regolare esecuzione  e ultimazione delle opere;

b)    documentazione catastale con attestazione dell’Ute dell’avvenuta presentazione;

c)     copia del certificato di collaudo statico, quando prescritto, con l’attestazione, da parte dell’Ufficio del Genio Civile, dell’avvenuto deposito ai sensi delle L. 1086/71 e L. 64/74; nel caso non sono state eseguite opere in c.a. deve essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori.

d)    dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla L. 46/90 con allegata la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema o il progetto dell’impianto realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico, professionali del dichiarante.

e)    certificato di rispondenza a norma della porta tagliafuoco se installata;

f)      dichiarazione congiunta impianto termico ai sensi della L.10/91 e rispondenza dell’isolamento alla legge e al progetto depositato.

g)    certificato di collaudo Prevenzione Incendi del Comando provinciale VV.FF. (se necessario o previsto);

h)    prova dell’avvenuta domanda per la licenza di impianto e di esercizio di ascensori e montacarichi;

i)      copia atto di concessione per occupazioni permanenti di suolo pubblico;

j)      eventuali nulla osta degli enti e degli organi competenti;

k)     dichiarazione di conformità del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla L. 13/99 e al D.P.R. 503/96;

l)      modello riepilogativo, fornito dal Comune, per l’ufficio tributi

 

11. Il certificato di abitabilità è rilasciato secondo quanto disposto dall’art. 4  D.P.R. 425/94

12. Per le opere di urbanizzazione dei piani urbanistici attuativi il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 63 della L.R. 61/85.



TITOLO V°

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI

ART. 42 CARATTERISTICHE EDILIZIE DI CAVEDI O CHIOSTRINE

1.       Anche se, nella realtà edilizia del territorio comunale,  cavedi o chiostrine sono elementi inconsueti,  qualora fosse necessaria la loro previsione, si prescrive che nella loro sezione orizzontale si deva iscrivere un cerchio del diametro minimo di ml. 3,00.

2.       Devono altresì essere previsti  pavimentazione, smaltimento delle acque meteoriche, efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina o cavedio.

3.       Nelle chiostrine o cavedi possono affacciarsi solo locali di servizio e disobbligo.

 

ART. 43 IMPIANTI TECNOLOGICI

1.     Le costruzioni di natura particolare ad aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc., debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare le distanze come prescritte dalla norme di attuazione.

ART. 44 DECORO DEGLI EDIFICI

1.     Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.

2.     A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture,  di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.

3.     Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà del Dirigente di imporre ai proprietari la loro sistemazioni.

4.     Il Dirigente deve, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo.

ART. 45 SPAZI SCOPERTI

1.     Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi pubblici o privati, di pertinenza delle unità edilizie.

2.     Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d’accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l’impermeabilizzazione dei suoli.

3.     A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc.. e la rimozione degli oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

4.     Il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

5.     Il Dirigente deve, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo.

ART. 46 RECINZIONI

 

1.       Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente, rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve prescritte dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano e non impedire o comunque limitare la visibilità per la circolazione.

2.       Le recinzioni  devono avere un'altezza non superiore a m. 1,50, ed essere realizzate con  rete metallica, od altro tipo di chiusura purchè con analoghe caratteristiche di  trasparenza; l’eventuale zoccolatura inferiore, cieca, dovrà avere un’altezza massima pari a ml. 0.50.

3.       Le N.T.A. dettano  specifiche prescrizioni in relazione alle diverse Z.T.O. e  al contesto paesaggistico. (art. 22 art. 29 art. 31 norme di attuazione)

4.       Gli strumenti urbanistici attuativi possono dettare norme e prescrizioni particolari per le recinzioni.

5.       Allo scopo di garantire il campo visivo, necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Dirigente ha la facoltà di imporre l’arretramento della recinzione dalla pubblica via, e di  prescrivere  manufatti, piantumazioni  e siepi di altezza non superiore a ml. 1.00

6.       La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi o piantagioni di altezza superiore ad ml. 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a ml . 3,00

7.       In tutte le zone agricole la recinzione è consentita solo per le aree di pertinenza di edifici esistenti.

ART. 47 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

 

1          Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:

a)    fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a 50 cm. dal filo esterno del marciapiede;

b)    oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10%   della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,50 .

2.     Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area stradale superiore a cm. 10.

3.     devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

a)   per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,50 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l’apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;

b)    per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo e quelli dettati dal codice della strada

4.     i serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno.

5.     Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purchè siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

ART. 48 ALTEZZA MINIMA DELLA FALDA DEL TETTO

1.     Altezza minima dalla linea di gronda della falda del tetto da terra: non deve essere inferiore a ml. 2,50.

ART. 49 COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE

1.     Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

2.     L’installazione di antenna televisiva, in tutti i nuovi edifici, con destinazione residenziale, deve avvenire con impianto centralizzato

ART. 50 SCALE ESTERNE

1.     Sono ammesse scale esterne non coperte fino ad una altezza massima pari al piano di calpestio del I° piano. Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte per ragioni di sicurezza.

ART. 51 MARCIAPIEDI

1.     Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Dirigente può imporre la costruzione di marciapiedi stradali , qualora mancanti , a carico del proprietario dell’area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni , i materiali e le modalità costruttive.

2.     Nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente compresa tra questo edificio non venga recintata, l’area stessa deve essere pavimentata  o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.

ART. 52 PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1.     I portici ed i passaggi  coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

2.     I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio rimangono di proprietà privata.

3.     L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,50 mentre l’altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00.

ART. 53 APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE

1.     Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l’incolumità e l’igiene pubblica.

2.     Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.

3.     Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque.

4.     Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato di almeno 5 ml. dal ciglio stradale , salvo installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.

5.     E’ in facoltà del Dirigente, su parere della Polizia Municipale, di imporre comunque l’arretramento minimo di ml. 5.00, per ogni accesso carraio, anche se munito di apertura automatica,  su strade di scorrimento.

ART. 54 INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER  SERVIZI COLLETTIVI,  CARTELLI PUBBLICITARI STRADALI

1.     Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

a)    tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;

b)    segnaletica stradale e turistica;

c)     piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;

d)    mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;

e)    quadri per affissioni e simili.

2.     Tali applicazioni  sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

3.     I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

ART. 55 COSTRUZIONI PRECARIE

 

Stralciato



TITOLO VI°

NORME IGIENICO SANITARIE

CAPO I° - PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE

ART. 56 REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI E DI VENTILAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Oltre a quanto espresso dal D.M. 05.07.75 per l’aspetto igienico-sanitario, tutti gli edifici devono sottostare alla legge 10/91 e al D.P.R. 412/93  IN MATERIA DI ISOLAMENTO TERMICO ED IMPIANTO TERMICO

ART. 57  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1.     La progettazione, la messa in opera l’esercizio degli impianti di riscaldamento devono essere conformi a quanto prevIsto dalle LL. 46/90 e 10/91 e dai relativi decreti di attuazione o dalle leggi in vigore in materia.

ART. 58 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

1.     Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, la progettazione e la realizzazione degli edifici dovranno essere conformi ai requisiti passivi fissati dal D.P.C.M. 5.12.97.

ART. 59 APPROVIGIONAMENTO IDRICO

1.     Gli edifici a qualsiasi uso adibiti , devono essere dotati di idoneo impianto idrico interno. L’acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all’acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall’ente erogatore.

2.     L’acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell’ULSS ai sensi del D.P.R. 236/88 e del D.M. 26.03.91. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con  sabbia o ghiaia fino a livello del suolo.

3.     Quando sono previste destinazioni d’uso produttive o agricole dovrà essere verificata e descritta in apposita relazione, la possibilità di un impianto di distribuzione per acqua non potabile collegato ad un serbatoio di raccolta delle acque piovane.

CAPO II° - FOGNATURE

ART. 60 DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

1.     In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.

2.     Il Dirigente ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la stabilità dei manufatti la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

3.     Il Dirigente può ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’ inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo .

ART. 61  ALLACCIAMENTI

1.     Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura, sono concessi nell’osservanza delle disposizioni riportate dal regolamento di fognatura , che prescrive dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti; tutti gli allacciamenti sono subordinati all’osservanza delle vigenti norme in materia.

ART. 62  FOGNATURE SINGOLE

1.     In mancanza di rete idonea, gli scarichi devono adeguarsi con quanto stabilito dal Regolamento comunale  di fognatura, se in vigore, o con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia : Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). Dimensioni, materiali, e modalità costruttive sono stabilite dal D. Lgs. 152/99 e D.M. ambiente 26.05.99 e dalla Delibera Interministeriale 04.02.1977.

ART. 63  PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1.     Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di gronda del tetto.

2.     Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.

3.     Le acque meteoriche devono essere convogliate dalla copertura al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione in ghisa o acciaio per un’altezza non inferiore a ml. 2,00.

CAPO III° - AMBIENTI INTERNI

ART. 64  REQUISITI  E PARAMETRI  ABITATIVI DEGLI ALLOGGI

 

con modifiche del C.C. luglio2002

 

In adeguamento art. 95  regolamento regionale tipo

 

1.     Vale quanto disposto  dal D.M. 05.07.75

2.     Fermo restando quanto espresso al precedente art. 9,  per  i locali abitabili  in sottotetto è prescritta altezza media pari a ml. 2.70 con altezza minima, all'imposta interna  pari a ml. 2.00

3.     per locali di servizio, interrati, quali depositi, ripostigli, cantine, centrali termiche, magazzini a servizio della residenza, garage, etc., l'altezza minima può essere ridotta a ml. 2.20;

4.     Nelle zone di espansione (C2) e nelle zone di completamento (B e C1) valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

4.1 ogni alloggio, deve avere una superficie minima netta abitabile pari a mq 45.00, e  deve essere dotato di almeno:

una camera da letto di mq 14.00 di superficie minima netta;

 di un bagno wc direttamente areato, di superficie  netta compatibile con la L 13/89 e successivi integrazioni ed aggiornamenti e comunque non inferiore a mq 4.00;

di un stanza di soggiorno, comprendente l'eventuale angolo cottura, della superficie minima netta di mq 16.00.

 

4.2 sono fatte salve le prescrizioni della norme di attuazione relative all'applicazione della L 122/89

 

5.     I requisiti di aerazione ed illuminazione, oltre a quanto espresso al citato D.M 05.07.75, dovranno, in generale, sottostare  alle indicazioni metodologiche predisposte dal servizio igiene e sanità, territorialmente competente. Poichè tali indicazioni hanno carattere di indirizzo, sono redatte allo scopo di uniformare le modalità di comportamento ed i criteri di giudizio dei singoli dirigenti medici e, quindi, hanno natura di fonte normativa secondaria, le stesse obbligano, purché non in contrasto con atti normativi primari.

 

ART.    65  IMPIANTO ELETTRICO

1.       Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico realizzato a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 ed al D.P.R. 477/91.

2.       Negli edifici soggetti alle disposizioni del D.P.R. 503/96 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico devono essere posti ad un'altezza massima di ml. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche.

ART.    66 – SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

1.       Tutte le scale principali dei fabbricati devono. essere eseguite in ossequio alla L. 13/89 e relativi decreti di applicazione.

2.        Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

3.       L’esecuzione dell’impianto di ascensore e’ regolamentato dalla L.R. 13/89 e relativi decreti di applicazione.

4.       Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml. 0.50 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00.

5.       E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull’esterno a condizione che:

a)       risultino garantite tutte le norme di sicurezza e di igiene;

b)       le scale e i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione diretta.

CAPO IV  COSTRUZIONI A DESTINAZIONE SPECIALE

ART. 67 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO

1              Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo dovranno sottostare alla normativa specifica nazionale e regionale, in rapporto alla loro destinazione.

ART. 68 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.       Tutti gli edifici devono possedere i requisiti stabiliti  da :L. 13/89 D.P.R. 236/89  D.P.R. 503/96

ART. 69 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE

1.       Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.

2.       Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori e assimilabili.

3.       Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

4.       Si richiama la Circolare Regionale n. 38 prot. 344464 /97 dipartimento per la sanità, relativa a “criteri generali e direttive di massima .per la compilazione della scheda informativa  sugli insediamenti produttivi. Di cui alla circ. reg. 35/87”

ART. 70 - IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

1.       Fatte salve le specifiche normative in materia di igiene veterinaria derivanti da legislazione nazionale e/o europea, i ricoveri per gli  animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; in ogni caso devono essere adeguatamente aerati in relazione al tipo di allevamento.

2.       Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, per convogliare il liquame all'esterno in appositi  pozzi stagni.

3.       Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

4.       Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

5.       Tutte le stalle devono essere provviste di concimaie e vasconi per il contenimento del liquame con fondo e pareti intonacate ed impermeabili situati a distanza non minore di 200 ml. da cisterne, pozzi, fontane e/o prese di acqua potabile.

6.       I cortile e le aie annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

7.       Non si possono costruire alloggi o vani destinati ad uso abitativo sopra le stalle.

8.       Le concimaie dovranno essere situate a una distanza non inferiore a 25 mt., dalle abitazioni e dalle strade, nonché dalle conduttore di acqua potabile. Sono comunque fatte salve maggiori distanze qualora richieste dall'ASL.

9.       Le vasche per accumulo dei liquami dovranno essere dimensionate secondo i dettami del P.R.R.A. e alle successive circolari esplicative.

10.    Si richiamano  disposizioni  della  D.G.R.V. n.  7949/1989. in materia di distanze e classificazione degli allevamenti.


CAPO V PREVENZIONE INCENDI

ART. 71  CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Nei casi che ricorrono, gli edifici civili e le attività sono sottoposti all’iter procedurale per il rilascio del certificato prevenzione incendi secondo quanto disposto dal D.P.R. 37/98 e  D.M. 04.05.98.

CAPO VI CAUTELE DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 72  SCAVI E DEMOLIZIONI

1.       Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

2.       Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

3.       Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, le norme di sicurezza ai sensi della L. 494/96 e deve essere evitato il polverio.

ART. 73  MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI

1.       Nel luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizione.

2.       Solo nel caso di necessità, il Dirigente, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché. le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

ART. 74  RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO

1.       Qualsiasi ritrovamento di interesse storico, artistico o archeologico deve essere immediatamente comunicato al Dirigente, che valuterà l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori in corso.

2.       Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico, artistico o archeologico.

3.       E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni di cui all'art. 22 della L.1089/39, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.

4.       Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 dei regolamento emanato con il D.P.R. 495/92.

ART. 75 - SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE, STABILITÀ DEL TERRITORIO

Sono soggetti alle disposizioni di cui al D.M.. LL.PP. 11.3.1988:

-         il progetto per l'esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro sede;

-         il progetto per la costruzione e il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti sotterranei;

-         lo studio della stabilità dei pendii naturali;

-         il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e il progetto di scavi;

-         il progetto di discariche e colmate;

-         il progetto di interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce;

-         il progetto di interventi di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture

-         di fondazione e di sostegno;

-         lo studio di fattibilità di opere e insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi aree o grandi volumi di terreno;

-         lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni interstiziali.

Le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988 si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio comunale.


 

Al Regolamento Edilizio Comunale sono aggiunti i seguenti nuovi articoli in applicazione alla del C.C. n. 7/2002 ex articoli dal 66bis al 66 sexies compresi sostituiti dagli art. dal 75 bis al 75 sexies compresi

Art. 75-bis CRITERI DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle norme del presente art. tutti gli impianti di teleradiocomunicazione disciplinati dalla L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni.

L’installazione di nuovi impianti è ammessa unicamente nelle zone territoriali omogenee agricole “E” e con le limitazioni previste dall’art. 31, comma 10, delle N.T.A. del P.R.G.;

Per gli impianti esistenti in zone territoriali omogenee diverse da quelle di tipo”E” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione quindi di ogni ampliamento e potenziamento.

Art. 75-ter COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE

Il procedimento autorizzativo è quello previsto dalla L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni con le procedure ivi previste e con la distinzione tra impianti con potenza in antenna superiori a 7W e potenze in antenna superiori o uguali 150W.

Art. 75-quater AUTORIZZAZIONI COMUNALI

I  nuovi impianti sono soggetti al rilascio di concessione edilizia (permesso di costruire).

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione ed approvazione dei seguenti elaborati:

-           relazione tecnica

-           copia documentazione inviata all’A.R.P.A.V.;

-           documentazione fotografica;

-           planimetria in scala 1/2000 estesa ad un raggio di almeno m. 500 nella direzione delle onde, a m. 100 nelle altre direzioni con indicato la direzione del fascio d’onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case isolate;

-           un profilo longitudinale in scala 1/2000 passante per l’antenna e coincidente col fascio d’onda, che evidenzi l’andamento del terreno fino ad un raggio di almeno m. 500, la zona d’ombra e gli abitati esistenti nel tragitto del fascio d’onda;

-           lo schema dell’antenna in scala almeno 1/200 con indicazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto e altezza da terra;

-           due sezioni ortogonali in scala 1/200 dimostranti l’ampiezza e la direzione del fascio d’onda;

-          atto unilaterale d’obbligo, sottoscritto dal richiedente, riportante l’obbligazione alla rimozione dell’impianto, delle pertinenze nonché al ripristino dei luoghi, a propria cura e spese entro 60 giorni dall’eventuale scadenza della concessione ministeriale o in generale dalla dismissione dell’impianto. 

Art. 75-quinquies TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO

Sull’area individuata dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’art.31, comma 10, delle N.T.A. del P.R.G. è consentita l’installazione di massimo due sostegni.

Il secondo sostegno potrà essere realizzato solamente una volta esaurita la possibilità tecnica di installazione da parte di altri gestori del primo sostegno.

Art. 75-sexies VIGILANZE E VERIFICHE

L’Amministrazione Comunale può sempre procedere a verifiche ed ispezioni degli impianti nel rispetto dei limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente in materia.

Il titolare del servizio deve provvedere, con cadenza annuale, alla verifica dell’impianto al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti di legge. La risultanza di tale verifica deve essere inviata dal gestore all’A.R.P.A.V. - Dipartimento di Vicenza e al Sindaco del Comune.