Art. 38 - COSTRUZIONI INTERRATE

1 - Sono ammesse costruzioni interrate,  qualora siano pertinenti ed accessorie ad edifici principali fuori terra.

2 - Le costruzioni interrate possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale.

3 – Non sono ammesse costruzioni interrate nelle zone E1.