Art. 37 - AUTORIMESSE ED OFFICINE  PER LA RIPARAZIONE  ED IL LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI

1 - Le attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione di autoveicoli sono assimilate alle attivitą produttive industriali ed artigianali e sono pertanto consentite in tutte le zone che ammettono tali attivitą entro i limiti prescritti per ciascuna zona.