Art. 36 - STAZIONI DI SERVIZIO

1 Le attrezzature di cui al presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione dei carburanti con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli.

2 Tali attrezzature sono consentite in tutte le zone, ad eccezione delle zone A ed E.

In particolare per l’impianto esistente nel capoluogo, in Via Marconi, è previsto il trasferimento nella zona F2, individuata su Via Roma, all’incrocio con Via dell’Industria.

3 Per gli interventi sulle strutture esistenti o per nuovi insediamenti si dovrà, comunque, far riferimento alla normativa specifica vigente (DGR 4433/1999).