Art. 35 - EDIFICI ESISTENTI IN ZONE PER LA VIABILITA', NELLE AREE IN FREGIO ALLE ZONE UMIDE
1 - Per gli edifici esistenti, ubicati nelle zone per la viabilità, e nelle aree in fregio alle zone umide, sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 24/1985, con le prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R.