Art. 35 - EDIFICI ESISTENTI  IN ZONE PER LA VIABILITA',  NELLE AREE IN FREGIO ALLE ZONE UMIDE

1 - Per gli edifici esistenti, ubicati nelle zone per la viabilità,  e nelle aree in fregio alle zone umide, sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 24/1985, con le prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R.