Art. 33 - EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DEL P.R.G.
1- Per i fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G., sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Estendono, comunque, sul terreno di proprietą un vincolo di densitą fondiaria, pari alla potenziale utilizzazione massima dello stesso edificio per l'uso consentito dal P.R.G.
2. In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del P.R.G.