Art. 31 - PISTE CICLOPEDONALI, ITINERARI CICLOTURISTICI, PERCORSI ESCURSIONISTICI, SENTIERO GINNICO
1 - Le piste ciclopedonali sono percorsi che consentono una migliore accessibilità alle attrezzature pubbliche nonchè il collegamento tra le componenti del sistema insediativo e tra questi e l'area agricola : è fatto divieto alla loro occlusione parziale o totale in assenza di un progetto esecutivo predisposto dal Comune al fine di conseguire la pubblica utilità.
Le piste ciclopedonali di nuova realizzazione , devono avere larghezza minima di mt. 1,80.;
devono essere separate dalla carreggiata per autoveicoli mediante siepi o sfalsamento di livello;
la pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, non sdrucciolevole;
per la loro progettazione e realizzazione si dovrà tenere conto delle direttive e dei criteri regolamentati dalla D.G.R. n. 8018 del 27/12/91 e art. 75 del D.M.n. 156 del 22/04/90..
2 In grafia di P.R.G. sono indicati, altresì, con apposita grafia in PRG, itinerari cicloturistici, percorsi escursionistici e ginnici da utilizzarsi per il tempo libero;
devono essere conservate e ripristinate le vecchie pavimentazioni (terra, selciato, ciottolato, macadam ed altro); e' vietata l'asfaltatura;
le eventuali recinzioni, sui lati, devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, staccionate in legno ed altro) o con reti metalliche mascherate da vegetazione arbustiva;
vanno conservate le alberature esistenti, eventualmente integrate con inserimento di essenze locali;
ai margini di tali percorsi possono essere ricavati punti di sosta e di belvedere opportunamente attrezzati;
vanno convenientemente salvaguardate le opere d'arte quali: recinzioni lapidee storiche, muri a secco, attraversamenti o chiavi, capitelli, etc., eventualmente esistenti;
la sezione del tracciato, di massima, deve essere mantenuta nella dimensione e con le pendenze attuali.