Art. 30 - DISCIPLINA DELLE AREE A VERDE – VERDE PRIVATO

1 - Le aree libere, previste in qualsiasi richiesta di autorizzazione o di concessione devono essere sistemate a verde ed alberate.

Per le aree di particolare pregio ambientale il Comune può richiedere un idoneo progetto di sistemazione.

2 - Qualsiasi intervento che modifichi la situazione autorizzata per le aree libere, deve essere oggetto di nuova autorizzazione.

3 – In grafia di P.R.G. sono indicate aree a verde  privato.

Tali aree sono aree scoperte (giardini, orti, broli, aie… etc) di pertinenza di edifici,  che devono rimanere inedificate, e non concorrono alla capacità edificatoria delle Z.T.O.  confinanti.

E’ ammessa solo la realizzazione di nuovi accessi pedonali e/o carrabili.