Art. 29 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE AGRICOLE E NELLE Z.T.O. A2
Per tutti gli interventi nelle
zone agricole e nelle zona A2 valgono le seguenti prescrizioni:
1. gli interventi edilizi dovranno rispettare le caratteristiche
tipologiche preesistenti;
2. tutti gli edifici dovranno avere forma semplici riconducibili al
parallelepipedo;
3. dovranno essere utilizzati materiali di tipo tradizionale e comunque
compatibili con i preesistenti;
4. potranno essere mantenute le altezze dei locali abitabili, anche se
difformi da quelle fissate nel R.E., purché' preesistenti, con un minimo
assoluto di ml. 2.50;
5. sono consentite lievi modifiche della quota di imposta dei solai, in
relazione anche alle necessarie modifiche degli spessori, per esigenze
tecniche e funzionali; (isolamento, consolidazione, livellazione ..)
6. non e' consentita la costruzione di tettoie;
7. copertura in coppi a due o quattro falde;
8. sporti e cornici di gronda: gli sporti di cornice dovranno essere
eseguiti possibilmente in legno e tavelle in cotto o in mattoni ; le dimensione
degli sporti di cornice non supererà' i 50 cm ; gli sporti laterali possono
essere realizzati con innesto di tavelle o lastre in pietra e sono consentite scossaline;
grondaie e pluviale dovranno essere a sezione circolare in rame o lamiera
verniciata;
9. forometria: le dimensioni dei fori finestra dovranno possibilmente
variare da un minimo di 60 x60 ad un massimo di 100 x160 con rapporti
altezza/base compresi tra 1.00 e 1.60;
10. il
rapporto tra altezza/base per i fori porta dovrà essere compreso tra 2.10 e
2.40 con dimensioni comprese tra 190 x 80 e 215 x 90; il rapporto tra
altezza/base dei fori portoni dovrà possibilmente essere compreso tra 0.85 e
1.00 con dimensioni variabili tra 190 x 220 e 240 x240;
11. contorni
finestra: si può' ricorrere a finestre ad arco scemo in mattoni, cornici ed
architravi in pietra, architravi in legno;
12. paramenti
esterni: e' d'obbligo il mantenimento, almeno parziale dei paramenti faccia
vista originali (pietra, sasso, mattoni) senza sovrapposizione di intonaco;
13. nell'impiego
dell'intonaco e' consigliato l'uso dello stesso senza ausilio di staggia e
fasce di guida, per evidenziare la tessitura del paramento; sono vietati
intonaci a base plastica;
14. -oscuri
e serramenti: gli oscuri ed i serramenti dovranno risultare in legno, con il
ricorso ai balconi nelle varie tipologie; sono vietati serramenti e contro
finestre in alluminio;
15. copertura
degli eventuali locali interrati: la copertura dei locali interrati dovrà
avvenire, anche in relazione allo loro ubicazione, mediante pavimentazione in
materiali tradizionali o mediante terreno vegetale e semina.
16. sono
vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o materiale plastico;
17. e’
vietata la posa di nuove linee aeree su pali e tralicci;
18. manufatti
accessori e strutture tecniche fuori terra (silos, concimaie, vasche etc,)
dovranno essere opportunamente mascherati mediante piantumazioni di siepi
arbustive ed arboree, scelte fra quelle adatte al fitoclima del Comune;
19. e’
vietata l’estirpazione delle siepi arboree d’acqua esistenti lungo i fossati e
le rogge;
20. scavi
e riporti sono sottoposti a procedimento autorizzativo in zone sottoposte a
vincolo idrogeologico; nelle altre zone scavi e riporti non devono risultare
di entità superiore a ml. 1.00, rispetto il piano campagna originario
21. sono
vietati interventi di cementificazione delle sponde di canali o fossati in
terra; per interventi di consolidamento idraulico si farà’ riferimento a
tecniche di bioingegneria (terre armate).
22. Nelle
zone agricole e' sempre possibile la realizzazione ex novo di manufatti da
adibire ad autorimessa qualora: