Art. 29 -  DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI  EDILIZI NELLE ZONE AGRICOLE E NELLE Z.T.O. A2

Per tutti gli interventi nelle zone agricole e nelle zona A2 valgono le seguenti prescrizioni:

1. gli interventi edilizi dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche preesistenti;
2. tutti gli edifici dovranno avere forma semplici riconducibili al parallelepipedo;
3. dovranno essere utilizzati materiali di tipo tradizionale e comunque compatibili con i preesistenti;
4. potranno essere mantenute le altezze dei locali abitabili, anche se difformi da quelle fissate nel R.E., purché' preesistenti, con un minimo assoluto di ml. 2.50;
5. sono consentite lievi modifiche della quota di imposta dei solai, in relazione anche alle necessarie modifiche degli spessori,  per esigenze tecniche e funzionali; (isolamento, consolidazione, livellazione ..)
6. non e' consentita la costruzione di tettoie;
7. copertura in coppi a due o quattro falde;
8. sporti e cornici di gronda: gli sporti di cornice dovranno essere eseguiti possibilmente in legno e tavelle in cotto o in mattoni ; le dimensione degli sporti di cornice non supererà' i 50 cm ; gli sporti laterali possono essere realizzati con innesto di tavelle o lastre in pietra  e sono consentite scossaline; grondaie e pluviale dovranno essere a sezione circolare in rame o lamiera verniciata;
9. forometria: le dimensioni dei fori finestra dovranno possibilmente variare da un minimo di 60 x60 ad un massimo di 100 x160 con rapporti altezza/base compresi tra 1.00 e 1.60;
10. il rapporto  tra altezza/base per i fori porta  dovrà  essere compreso tra  2.10 e 2.40 con dimensioni comprese tra 190 x 80 e 215 x 90; il rapporto tra altezza/base dei fori portoni dovrà possibilmente  essere compreso tra 0.85 e 1.00 con dimensioni variabili tra 190 x 220 e 240 x240;
11. contorni finestra: si può' ricorrere a finestre ad arco scemo in mattoni, cornici ed architravi in pietra, architravi in legno;
12. paramenti esterni: e' d'obbligo il mantenimento, almeno parziale dei paramenti  faccia vista originali (pietra, sasso, mattoni) senza sovrapposizione di intonaco;
13. nell'impiego dell'intonaco e' consigliato l'uso dello stesso senza ausilio di staggia e fasce  di guida,  per evidenziare la tessitura del paramento; sono vietati intonaci  a base plastica;
14. -oscuri e serramenti: gli oscuri ed i serramenti dovranno risultare in legno, con il ricorso ai balconi nelle varie tipologie; sono vietati serramenti e contro finestre in alluminio;
15. copertura  degli  eventuali  locali interrati: la copertura dei locali interrati dovrà avvenire, anche in relazione allo loro ubicazione,  mediante pavimentazione in materiali  tradizionali o mediante terreno vegetale e semina.
16. sono vietate le recinzioni  prefabbricate in cemento o materiale plastico;
17. e’ vietata la posa di nuove linee aeree su pali e tralicci;
18. manufatti accessori e strutture tecniche fuori terra (silos, concimaie, vasche etc,) dovranno essere opportunamente mascherati mediante  piantumazioni di siepi arbustive ed arboree, scelte fra quelle adatte al fitoclima del Comune;
19. e’ vietata l’estirpazione delle siepi arboree d’acqua esistenti lungo i fossati e le rogge;
20. scavi e riporti sono sottoposti a procedimento autorizzativo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico; nelle altre zone scavi e riporti non devono risultare  di entità superiore a ml. 1.00, rispetto il piano campagna originario
21. sono vietati interventi di cementificazione delle sponde di canali o fossati in terra; per interventi di consolidamento idraulico si  farà’ riferimento a tecniche di bioingegneria (terre armate).
22. Nelle zone agricole e' sempre possibile la realizzazione ex novo di manufatti da adibire ad autorimessa   qualora: