Nella tavole di P.R.G. sono riportati i perimetri delle aree sottoposte a particolari vincoli di edificazione, derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti.
1 Vincolo cimiteriale
Comprende le aree vincolate ai sensi della legge n. 983/57 e successive modifiche ed integrazioni.
All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale sono consentite soltanto le colture agricole, la realizzazione di parcheggi e strade di accesso al servizio del cimitero, verde naturale.
Per gli edifici ivi esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2 Vincolo idraulico
Le zone di rispetto fluviale, sono indicate in grafia di P.R.G. alla tav. 13.2 progressiva n. 4; esse sono disciplinate da:
T.U. 25/07/1904 n. 523 , R.D. 05/05/1904 n. 368.
3 Vincolo D. L.vo 490/1999
Comprende aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39 e regolamentate dal D.vo n. 490 del 29.10.99 “Testo unico della legislazione in materia di beni culturali ed ambientali “ Titolo I
4 Vincolo ambientale
Comprende aree vincolate ai sensi dalla ex L. n. 1497/1939, dell’art. 4 della ex legge regionale n. 41/1978; dell'art. 1 ex L. 431/85 e dalla legge n° 47/1985, tenuto conto delle norme per la subdelega di cui L.R. 63/94 e sono regolamentate dal D.vo n. 490 del 29.10.99 “Testo unico della legislazione in materia di beni culturali ed ambientali “ Titolo II
5 Vincolo idrogeologico.
Comprende aree regolamentate ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923 della L.R. 52/78, così come modificata della L.R. 58/94 e dalla L.R. n. 25/97;
In relazione alle disposizione di attuazione dell’art. 15 della L.R. 52/78, come modificato dalla L:R: 25/97 si veda l’allegato “A” alla D.G.R.V. n 4808/97.
In relazione ai criteri applicativi dell’art. 20 della L.R. 58/94, come modificato dalla L:R: 25/97 si veda l’allegato “C” alla D.G.R.V. n 4808/97.
6 Vincolo tecnologico
6.1 elettrodotto
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/93, così come modificato dall’art. 95 della L.R. 5/2000, sono indicate in grafia di P.R.G. le distanze di rispetto a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e si riferiscono a ciascun lato della linea stessa; sul territorio comunale sono individuate:
linea a 380 KV m 100 da ambo i lati - zona nord
linea a 132 (220) KV m 80 da ambo i lati - zona sud
linea a 132 KV m 70 da ambo i lati - zona sud
all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere;
le distanze sopra indicate potranno variare in rapporto all’ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n. 3407/2000
6.2 metanodotto
la fascia di rispetto, indicata in grafia di P.R.G. è determinata graficamente come segue:
metanodotto a nord ml 40.00
metanodotto a sud ml 15.00
all’interno di tali fasce di rispetto ogni modificazione è subordinata al nulla osta dell’ente competente; sono fatti salvi limiti più restrittivi imposti dall’ente fornitore del servizio;
6.3 la posizione degli assi degli elettrodotti e metanodotti, indicata in grafia di P.R.G., è ricavata dalla carta tecnica regionale: eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.