Art. 25 - VINCOLI

Nella tavole di P.R.G. sono riportati i perimetri delle aree sottoposte a particolari vincoli di edificazione, derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti.

1             Vincolo cimiteriale

Comprende le aree vincolate ai sensi della legge n. 983/57 e successive modifiche ed integrazioni.

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale sono consentite soltanto le colture agricole, la realizzazione di parcheggi e strade di accesso al servizio del cimitero, verde naturale.

Per gli edifici ivi esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2             Vincolo idraulico

Le zone di rispetto fluviale, sono indicate in grafia di P.R.G. alla tav.  13.2 progressiva n. 4; esse sono disciplinate da:

T.U. 25/07/1904 n. 523 , R.D. 05/05/1904 n. 368.

3             Vincolo  D. L.vo 490/1999

Comprende aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39 e regolamentate dal D.vo n. 490 del 29.10.99  “Testo unico della legislazione in materia di beni culturali ed ambientali “ Titolo I

4             Vincolo ambientale

Comprende aree vincolate ai sensi  dalla ex L. n. 1497/1939, dell’art. 4 della ex legge regionale n. 41/1978; dell'art. 1 ex L. 431/85 e dalla legge n° 47/1985, tenuto conto delle norme per la subdelega di cui L.R. 63/94 e sono regolamentate dal D.vo n. 490 del 29.10.99  “Testo unico della legislazione in materia di beni culturali ed ambientali “ Titolo II

5             Vincolo idrogeologico.

Comprende aree regolamentate ai sensi  del Regio  Decreto n. 3267/1923  della L.R. 52/78, così come modificata della L.R. 58/94  e dalla L.R. n. 25/97;

In relazione alle disposizione di attuazione dell’art. 15 della L.R. 52/78, come modificato dalla L:R: 25/97 si veda l’allegato “A” alla D.G.R.V. n 4808/97.

In relazione ai criteri applicativi dell’art. 20 della L.R. 58/94, come modificato dalla L:R: 25/97 si veda l’allegato “C” alla D.G.R.V. n 4808/97.

6             Vincolo tecnologico

6.1               elettrodotto

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/93, così come modificato dall’art. 95 della L.R. 5/2000, sono indicate in grafia di P.R.G. le distanze di rispetto a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e si riferiscono a ciascun lato della linea stessa;  sul territorio comunale sono individuate:

linea a 380 KV                                    m            100         da ambo i lati -  zona nord

linea a 132 (220) KV                         m            80          da ambo i lati  - zona sud

linea a 132 KV                                    m            70          da ambo i lati  - zona sud

all’interno di tali fasce di rispetto  non è consentita la costruzione di edifici  o servizi che costituiscano luoghi di  permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere;

                le distanze sopra indicate potranno variare in rapporto all’ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V.  n. 3407/2000

 

         6.2          metanodotto

                      la fascia di rispetto, indicata in grafia di P.R.G. è determinata graficamente come segue:

                      metanodotto a nord                           ml           40.00

                      metanodotto a sud                            ml           15.00

all’interno di tali fasce di rispetto ogni modificazione è subordinata al  nulla osta dell’ente  competente; sono fatti salvi limiti più restrittivi imposti dall’ente fornitore del servizio;

 

6.3          la posizione  degli assi degli elettrodotti e metanodotti, indicata in grafia di P.R.G., è ricavata dalla carta tecnica regionale: eventuali discordanze tra la situazione reale  e quella indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.