Art. 24 - ZONE PER LA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE
con modifiche del C.C. luglio2002
1 - Le zone per la viabilità sono regolamentate dal D.M. n. 1404/68, e successive integrazioni e modificazioni intervenute con il nuovo codice della strada.
La fasce di rispetto sono altresì regolamentate dall’art. 27 della L.R. 61/85
Per le fasce di rispetto stradale, prevalgono le indicazioni espresse in grafia di P.R.G., quando più restrittive rispetto ai limiti minimi stabiliti dal citato D.M..
2 – Nella progettazione di nuove strade, la singola corsia, per la viabilità carrabile, dovrà avere una larghezza minima di m. 3,50.
3 - Le zone per la viabilità, e le relative fasce di rispetto, sono destinate alle opere stradali (realizzazione ex novo ed allargamenti); potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, e, quando non esplicitamente vietato dalle presenti norme, impianti tecnologici, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.
5 - Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, all’interno di queste zone, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali.
6 - Per gli edifici residenziali, in zona agricola, ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere "a" , "b", "c", "d" di cui all'art. 31 della L: 457/78; è consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc , come regolamentato dall'art. 4 della L.R. 24/85, a condizione che non sopravanzi rispetto all'infrastruttura protetta.
7 - Ai sensi dell'art. 1 del DM 1404/68, i limiti imposti dalle fasce di rispetto stradale perdono efficacia, qualora sull'area interessata il PRG preveda nuovi insediamenti; in tal caso la distanza minima a protezione del nastro stradale sarà quella imposta dalla normativa della nuova ZTO di appartenenza.