Art. 22  CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE AGRICOLE

1 – Sulla scorta delle risultanze dell’analisi agronomica ed in considerazione delle differenti caratteristiche le aree agricole vengono suddivise in tre sottozone.

1.1          Sottozona E1:      zona   valliva;
1.2          Sottozona E2 a:   zona di collina;
1.3          Sottozona E2 :     zona di aperta pianura.

1.1 - SOTTOZONA E1 ZONA VALLIVA

In queste zone sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 11 della L.R.24/85 per le zone E1, che qui si riepilogano:

a) art. 4  L.R.24/85 e art. 6 L.R.24/85 limitatamente agli annessi rustici.
b) art. 7 L.R.24/85 limitatamente ai commi 1^ e 2^.

Rapporto di copertura massima,  tra  superficie lorda di pavimento degli annessi e  superficie del fondo è fissato pari a 1%.; la nuova costruzione deve essere obbligatoriamente in aderenza ad edifici preesistenti

All’interno degli ambiti aziendali, indicati con apposita grafia in P.R.G., il rapporto di copertura massima,  tra  superficie lorda di pavimento degli annessi e  superficie del fondo è fissato pari a 2.5%; la nuova costruzione, collocata all’interno di tale ambito, può risultare non in aderenza a preesistenze.

1.1.1 Nella zona valliva sono vietati:

a) l’apertura di nuove strade;
b) l’asfaltatura di strade bianche o interpoderali in terra battuta;
c) la riduzione a coltura delle fasce di vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua;
d) scavi e movimenti di terreno;
e) l’impianto  di serre fisse o mobili, anche provvisoriamente;
f) l’apertura di cave e la riapertura di quelle dismesse;
g) la formazioni di depositi di materiali  non pertinenti all’attività’ agricola;
h) la formazione di discariche;
i) l'espianto volto ad eliminare filari, siepi, alberature, senza adeguata compensazione con nuovi impianti in sito; sono tuttavia consentiti interventi di sfoltimento, di turnazione e quelli necessari per ragioni fitosanitarie;
j) stralciato;
k) interventi di modifica  del regime delle acque, fatte salve opere di approvvigionamento idropotabile, di regimazione e difesa idrogeologica, ricorrendo preferibilmente a tecniche di bioingegneria come previste dal D.P.R. 14.4. 93;
l) l’installazione di cartelloni o insegne pubblicitarie, con esclusione di segnaletica verticale, come prevista dal Codice della Strada, relativa ad indicazioni di attrezzature pubbliche e private;
m) la costruzione  di insfrastrutture  stradali, quali impianti per la distribuzioni di carburanti, impianti di lavaggio autoveicoli, aree di sosta per autoveicoli industriali;
n) l’installazione di impianti  tecnologici come tralicci, elettrodotti, cabine, tubazioni in elevazione e di ogni altro manufatto assimilabile fuori terra.
o) recinzioni,  muri di cinta, cancellate e simili, se eseguiti con materiali e forme che possano occludere, limitare o alterare le visuali  o produrre impatto negativo sull’ambiente circostante;
p) edifici interrati

1.1.2 Nella zona valliva sono consentiti:

a) interventi di ripristino di filari arborei, di riprofilatura dei terreni ai fini della conservazione e ripristino delle baulature dei campi;
b) ripristino, o apertura di fossati di drenaggio;
c) interventi per il corretto scolo delle acque, connessi con l’attività’ agricola;
d) adeguamento e manutenzione delle strade bianche o interpoderali in terra battuta;
e) manutenzione di sentieri  e ripristino di sentieri dismessi, con tecniche e materiali congruenti con il carattere della zona e nel rispetto dei criteri costruttivi tradizionali e riscontrabili in sito.

1.1.3 Per le serre esistenti in Via Valle, inserite in ambito aziendale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione. Valgono, all’interno di tale ambito, le prescrizioni di cui all’art. 6 L.R. 24/85, relative alle serre ed è ivi consentita la realizzazione di annessi rustici per una superficie massima di mq 100, con altezza massima pari a ml. 7.50, qualora consentito dalla superficie del fondo.

1.2 - SOTTOZONA E2 a  ZONA DI COLLINA 

1.2.1 In queste zone sono consentiti i seguenti  interventi

a) art. 4  L.R.24/85
b) art. 6 L.R.24/85 limitatamente agli annessi rustici;
c) art. 7 L.R.24/85 limitatamente ai commi 1^ e 2^.
d) adeguamento e manutenzione delle strade bianche o interpoderali in terra battuta;
e) manutenzione di sentieri  e ripristino di sentieri dismessi, con tecniche e materiali congruenti con il carattere della zona e nel rispetto dei criteri costruttivi tradizionali e riscontrabili in sito.

1.2.2 Rapporto di copertura massima,  tra  superficie lorda di pavimento degli annessi e  superficie del fondo, 1%; i nuovi  annessi devono essere collocati in aderenza alle preesistenze

1.2.3 All’interno degli ambiti aziendali, indicati con apposita grafia in P.R.G., il rapporto di copertura massima,  tra  superficie lorda di pavimento degli annessi e  superficie del fondo è fissato pari a 2.5%; la nuova costruzione, collocata all’interno di tale ambito, può risultare non in aderenza a preesistenze.

1.2.4 Le serre fisse, con o senza strutture murarie  sono sottoposte agli stessi rapporti di copertura sopra espressi, sono soggette ad autorizzazione, fermo restando l’obbligo di acquisire i prescritti provvedimenti autorizzativi, in rapporto ai vincoli di zona.

1.3  SOTTOZONA E2   ZONA DI APERTA PIANURA 

1.3.1- In queste zone sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 11 della L.R.24/85 per le zone E2, che qui si riepilogano:

a) art. 3 della L.R. 24/85, solo all’interno degli ambiti aziendali  indicati in grafia di P.R.G.
b) art. 4  della L.R. 24/85.
c) art. 6 L.R.24/85, limitatamente agli annessi rustici;
d) art. 7 L.R.24/85

1.3.2- Rapporto di copertura massima, tra  superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo,     pari a 1%.

1.3.3-Tutti gli interventi, al di fuori degli ambiti aziendali come sotto definiti) sono ammessi esclusivamente nell’ambito degli aggregati esistenti definito con cerchio di raggio pari a ml. 40.

1.3.4- All’interno degli ambiti aziendali, indicati con apposita grafia in P.R.G., il rapporto di copertura massima,  tra  superficie lorda di pavimento degli annessi e  superficie del fondo è fissato pari a 2.5%, sena le limitazioni di cui al precedente punto 1.3.3.

1.3.5-Per l’impianto di serre   individuato all’interno dell’ambito aziendale lungo Via Cordellina si intende esaurita la capacità edificatoria, relativamente all’art. 6  della L.R. 24/85.

Sono pertanto consentiti  gli interventi  di cui:

§ art. 3 della L.R. 24/85, solo all’interno dell’ambito aziendale  indicato in grafia di P.R.G., qualora consentito dalla superficie del fondo;
§ art. 4  della L.R.24/85;

in rapporto alla fattispecie che ricorre.

1.3.6- Solo e esclusivamente per l’ambito aziendale, individuato in grafia di P.R.G. con AZ/S02 e qualora consentito dalla superficie del fondo, sono ammessi i seguenti interventi:

§ art. 3 della L.R. 24/85

art. 6 L.R.24/85, limitatamente agli annessi rustici come definiti al punto “e” dell’art. 2 della legge stessa, con esclusione di allevamenti ed acquacoltura

1.3.7- stralciato