Art. 22 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE AGRICOLE
1 – Sulla scorta delle risultanze
dell’analisi agronomica ed in considerazione delle differenti caratteristiche
le aree agricole vengono suddivise in tre sottozone.
1.1 Sottozona
E1: zona valliva;
1.2 Sottozona
E2 a: zona di collina;
1.3 Sottozona
E2 : zona di aperta pianura.
1.1 - SOTTOZONA E1 ZONA VALLIVA
In queste zone sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 11 della L.R.24/85 per le zone E1, che qui si riepilogano:
a) art. 4 L.R.24/85 e art. 6 L.R.24/85 limitatamente agli annessi rustici.
b) art. 7 L.R.24/85 limitatamente ai commi 1^ e 2^.
Rapporto di copertura massima, tra superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo è fissato pari a 1%.; la nuova costruzione deve essere obbligatoriamente in aderenza ad edifici preesistenti
All’interno degli ambiti aziendali, indicati con apposita grafia in P.R.G., il rapporto di copertura massima, tra superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo è fissato pari a 2.5%; la nuova costruzione, collocata all’interno di tale ambito, può risultare non in aderenza a preesistenze.
1.1.1 Nella zona valliva sono vietati:
a) l’apertura di nuove strade;
b) l’asfaltatura di strade bianche o interpoderali in terra battuta;
c) la riduzione a coltura delle fasce di vegetazione ripariale lungo i
corsi d’acqua;
d) scavi e movimenti di terreno;
e) l’impianto di serre fisse o mobili, anche provvisoriamente;
f) l’apertura di cave e la riapertura di quelle dismesse;
g) la formazioni di depositi di materiali non pertinenti all’attività’
agricola;
h) la formazione di discariche;
i) l'espianto volto ad eliminare filari, siepi, alberature, senza adeguata
compensazione con nuovi impianti in sito; sono tuttavia consentiti interventi
di sfoltimento, di turnazione e quelli necessari per ragioni fitosanitarie;
j) stralciato;
k) interventi di modifica del regime delle acque, fatte salve opere di
approvvigionamento idropotabile, di regimazione e difesa idrogeologica,
ricorrendo preferibilmente a tecniche di bioingegneria come previste dal D.P.R.
14.4. 93;
l) l’installazione di cartelloni o insegne pubblicitarie, con esclusione di
segnaletica verticale, come prevista dal Codice della Strada, relativa ad
indicazioni di attrezzature pubbliche e private;
m) la
costruzione di insfrastrutture stradali, quali impianti per la distribuzioni
di carburanti, impianti di lavaggio autoveicoli, aree di sosta per autoveicoli
industriali;
n) l’installazione di impianti tecnologici come tralicci, elettrodotti,
cabine, tubazioni in elevazione e di ogni altro manufatto assimilabile fuori
terra.
o) recinzioni, muri di cinta, cancellate e simili, se eseguiti con
materiali e forme che possano occludere, limitare o alterare le visuali o
produrre impatto negativo sull’ambiente circostante;
p) edifici interrati
1.1.2 Nella zona valliva sono consentiti:
a) interventi di ripristino di filari arborei, di riprofilatura dei terreni
ai fini della conservazione e ripristino delle baulature dei campi;
b) ripristino, o apertura di fossati di drenaggio;
c) interventi per il corretto scolo delle acque, connessi con l’attività’
agricola;
d) adeguamento e manutenzione delle strade bianche o interpoderali in terra
battuta;
e) manutenzione di sentieri e ripristino di sentieri dismessi, con
tecniche e materiali congruenti con il carattere della zona e nel rispetto dei
criteri costruttivi tradizionali e riscontrabili in sito.
1.1.3 Per le serre esistenti in Via Valle, inserite in ambito aziendale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione. Valgono, all’interno di tale ambito, le prescrizioni di cui all’art. 6 L.R. 24/85, relative alle serre ed è ivi consentita la realizzazione di annessi rustici per una superficie massima di mq 100, con altezza massima pari a ml. 7.50, qualora consentito dalla superficie del fondo.
1.2 - SOTTOZONA E2 a ZONA DI COLLINA
1.2.1 In queste zone sono consentiti i seguenti interventi
a) art. 4 L.R.24/85
b) art. 6 L.R.24/85 limitatamente agli annessi rustici;
c) art. 7 L.R.24/85 limitatamente ai commi 1^ e 2^.
d) adeguamento e manutenzione delle strade bianche o interpoderali in terra
battuta;
e) manutenzione di sentieri e ripristino di sentieri dismessi, con
tecniche e materiali congruenti con il carattere della zona e nel rispetto dei
criteri costruttivi tradizionali e riscontrabili in sito.
1.2.2 Rapporto di copertura massima, tra superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo, 1%; i nuovi annessi devono essere collocati in aderenza alle preesistenze
1.2.3 All’interno degli ambiti aziendali, indicati con apposita grafia in P.R.G., il rapporto di copertura massima, tra superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo è fissato pari a 2.5%; la nuova costruzione, collocata all’interno di tale ambito, può risultare non in aderenza a preesistenze.
1.2.4 Le serre fisse, con o senza strutture murarie sono sottoposte agli stessi rapporti di copertura sopra espressi, sono soggette ad autorizzazione, fermo restando l’obbligo di acquisire i prescritti provvedimenti autorizzativi, in rapporto ai vincoli di zona.
1.3 SOTTOZONA E2 ZONA DI APERTA PIANURA
1.3.1- In queste zone sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 11 della L.R.24/85 per le zone E2, che qui si riepilogano:
a) art. 3 della L.R. 24/85, solo all’interno degli ambiti aziendali
indicati in grafia di P.R.G.
b) art. 4 della L.R. 24/85.
c) art. 6 L.R.24/85, limitatamente agli annessi rustici;
d) art. 7 L.R.24/85
1.3.2- Rapporto di copertura massima, tra superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo, pari a 1%.
1.3.3-Tutti gli interventi, al di fuori degli ambiti aziendali come sotto definiti) sono ammessi esclusivamente nell’ambito degli aggregati esistenti definito con cerchio di raggio pari a ml. 40.
1.3.4- All’interno degli ambiti aziendali, indicati con apposita grafia in P.R.G., il rapporto di copertura massima, tra superficie lorda di pavimento degli annessi e superficie del fondo è fissato pari a 2.5%, sena le limitazioni di cui al precedente punto 1.3.3.
1.3.5-Per l’impianto di serre individuato all’interno dell’ambito aziendale lungo Via Cordellina si intende esaurita la capacità edificatoria, relativamente all’art. 6 della L.R. 24/85.
Sono pertanto consentiti gli
interventi di cui:
§ art. 3 della L.R. 24/85, solo all’interno dell’ambito aziendale
indicato in grafia di P.R.G., qualora consentito dalla superficie del fondo;
§ art. 4 della L.R.24/85;
in rapporto alla fattispecie che ricorre.
1.3.6- Solo e esclusivamente per l’ambito aziendale, individuato in grafia di P.R.G. con AZ/S02 e qualora consentito dalla superficie del fondo, sono ammessi i seguenti interventi:
§ art. 3 della L.R. 24/85
art. 6 L.R.24/85, limitatamente agli annessi rustici come definiti al punto “e” dell’art. 2 della legge stessa, con esclusione di allevamenti ed acquacoltura
1.3.7- stralciato