Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE
con modifiche del C.C. luglio2002
1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE E
Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi nel campo edilizio, urbanistico, sull'ambiente e sul paesaggio, sono regolati dalla L.R. 24/1985 e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., nel caso queste siano più restrittive.
La realizzazione di tutti i nuovi edifici, con le limitazioni di destinazione e con le prescrizioni espresse nelle presenti norme, è sempre subordinata alla presentazione di una relazione agronomica ambientale che:
documenti la compatibilità del manufatto con l’assetto paesaggistico e fondiario dei luoghi;
dimostri i requisiti di convenienza, proporzionalità ed idoneità tecnica del manufatto, che dovrà costituire un miglioramento fondiario.
2 - DESTINAZIONI D'USO
Le destinazioni ammesse nelle zone agricole, salvo limitazioni e prescrizioni previste dai successivi articoli per le varie sottozone sono:
2.1) Per le aziende agricole
abitazioni per la conduzione del fondo, consentite solo nella sottozona E2;
annessi rustici: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri in genere), secondo la classificazione di cui alla D.G.R.V. n 7949 del 22.12.89 qualora industriali;
attrezzature per l'agriturismo, ai sensi della L.R. 09/97, regolamento di attuazione del 12/09/97, L.R. 49/99
2.2) Per gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli:
2.3) In tutte le sottozone agricole non si possono comunque insediare:
allevamenti di tipo industriale secondo la classificazione di cui alla D.G.R.V. n 7949 del 22.12.89. Gli allevamenti industriali esistenti sul territorio comunale sono considerati attività’ produttive in zona impropria da trasferire (vedi attività’ in zona impropria precedente art. 20)
le cave ed industrie estrattive, le discariche, i depositi di materiali.
2.4) La riconversione colturale, sotto l'aspetto agrario, e' ammessa, fatti salvi vincoli idrogeologici, forestali, ambientali. Ai fini edificatori l'indirizzo colturale di riferimento e' quello catastale, in essere da almeno tre anni dalla richiesta di edificazione.
3 - MODALITA' DI INTERVENTO
In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.
4 - TIPOLOGIE EDILIZIE
Le direttive, prescrizioni e vincoli relativi agli interventi edilizi sugli edifici esistenti, nonché sulle nuove costruzioni, sia per quanto riguarda gli edifici residenziali che produttivi, sono riportate nel PRONTUARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA DGRV. N. 986 DEL 142.03.96 el. n. 14/16.
5 - PAESAGGIO AGRARIO E NORME DI TUTELA
Sulla base delle indicazioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) il P.R.G. formula indicazioni e proposte finalizzate alla conservazione, manutenzione e ripristino del paesaggio.
Valgono le norme riportate ai successivo art. 29 e 30.
Ai fini dell'applicazione della L122/89 e del punto 22 dell'articolo 29 delle presenti norme, per area di pertinenza di un fabbricato si intende quella definita da un cerchio di raggio massimo pari a ml. 20.00, all'interno del quale è inscritto il fabbricato stesso.
6 – NORME DI APPLICAZIONE
Valgono i seguenti indici e parametri:
per la residenza
altezza massima dell’edificio :ml.
7.50
distanza minima tra fabbricati :ml 10.00
distanza minima dai confini: ml. 5.00
distanza dalle strade:DM 01.04.68 n 1404
per gli annessi non adibiti ad allevamento
altezza massima dell’edificio :ml. 7.50
distanza minima tra fabbricati :ml 10.00 o in aderenza
distanza minima dai confini :ml. 5.00
distanza dalle strade :DM 01.04.68 n 1404
per gli allevamenti aziendali
altezza massima dell’edificio :ml. 8.50
distanza minima tra fabbricati appartenenti all’azienda ml: 10.00 salvo diversa prescrizione ULSS
distanza minima dai fabbricati non appartenenti all’azienda ml. 30.00 salvo diversa prescrizione ULSS
distanza minima dai confini: ml. 5.00
distanza dalle strade: DM 01.04.68 n 1404
In relazione alla distanza dai confini devono comunque essere fatte salve le prescrizioni D.G.R.V. 7949/89 sulle distanze tra fabbricati non appartenenti all’azienda
7 – ALLEVAMENTI
In grafia di P.R.G. sono individuati con apposita campitura gli edifici adibiti ad allevamenti sia in zona E che nelle altre zone territoriali.
Ogni trasformazione edilizia ed urbanistica attuata in adiacenza a tali edifici di allevamento zootecnico intensivo, è subordinata ai limiti di distanza imposti dalla D.G.R.V. 7949/89, in relazione alla classe di appartenenza dell’allevamento stesso
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È aggiunto il seguente comma ex comma 10 ex art. 31 nta del C.C. n. 7/2002
8 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONI
L’installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, disciplinati dalla L.R. 27/93 è consentita unicamente nelle zone territoriali omogenee agricole “E”, individuate dal P.R.G. vigente ed esclusivamente nelle aree che verranno delimitate ed individuate con apposita delibera di Consiglio Comunale, che dovrà precisare anche le caratteristiche degli impianti e l’utilizzo delle aree.
L’altezza massima di tali impianti non potrà superare complessivamente metri 40.