Art. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

con modifiche del C.C. luglio2002

1 – Sul territorio comunale le zone D sono così suddivise:

                D1          di completamento

                D1a        di completamento

                D1e        di espansione

                D1e1      di espansione

1.1 In tulle le zone  D1 valgono i criteri di individuazione delle opere di ordinaria  manutenzione dell’attività industriale cosi’ come espressi nella CIRC. M. LL.PP. 16.11.77 n. 1918.

1.2 In tutte le zone D1 non è consentito l’insediamento di  attività produttive quali: impianti di betonaggio, depositi all’ingrosso di carburanti, depositi di merci pericolose in genere e similari

2 - Per la sottozona D1 di completamento sono definite le seguenti destinazioni:

attività produttive, industriali, artigianali e artigianato di servizio;

uffici pubblici e privati, a servizio delle attività produttive, sportelli bancari;

mostre a servizio delle attività produttive;

depositi e magazzini a servizio delle attività produttive;

impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, distributori, ecc.)

attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.

abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 500 mq., per  ciascuna unità produttiva, nei limiti della capacita’ edificatoria di zona.

3 - Per la sottozona D1a di completamento sono definite le seguenti destinazioni:

3.1 destinazioni principali:

attività produttive, industriali, artigianali e artigianato di servizio;

uffici pubblici e privati, a servizio delle attività produttive, sportelli bancari;

mostre a servizio delle attività produttive;

depositi e magazzini, commercio all’ingrosso,

impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, distributori, ecc.)

attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.

abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 500 mq., per  ciascuna unità produttiva, nei limiti della capacita’ edificatoria di zona.

3.2 destinazioni secondarie:

attività direzionali;

medie strutture di vendita  fino ad un massimo di mq 250 di superficie di vendita, con esclusione di attività del settore alimentare; (per la definizione di superficie di vendita vedasi art. 4 punto 1 lettera “c” D. L.vo 114/98)

mostre e sale riunione

3 bis  Per le  sottozone D1 e D1a di completamento, Il Sindaco, previo parere favorevole del responsabile SIP dell’ ULSS che accerti l’idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare l’insediamento di attività insalubri di prima e di seconda classe (in riferimento al DM. 05.06.1994) limitatamente ai seguenti casi e previa presentazione, oltre delle normali informazioni richieste per identificare correttamente l’attività nel suo insieme e il suo disturbo ambientale (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione stoccaggio rifiuti, ecc.), apposito studio sul possibile impatto acustico e rispetto dei limiti di zona di cui alla L. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997:

Attività insalubri di 1/a classe:

A)   sostanze chimiche: ammesse:  nessuna

B)   prodotti e materiali: ammessi  :nessuno

C)   attività industriali ammesse:  attività di verniciatura (ricadenti nell’allegato 2 D.M.  25.07.1991punti 7 e 8)

Attività insalubri di 2/a classe:

A)   sostanze chimiche:  ammesse: nessuna

B)   prodotti e materiali ammessi:

·          lavorazioni di metalli a freddo (escluso lavorazione lamiere, trancerie,   taglio, ecc.;
·          lavorazione materia plastiche a freddo;
·          lavorazione materie plastiche a caldo (ricadenti) nell’allegato 2 D.M. 25.07.1991 punto 5) ed escluse  polimerizzazioni e reticolazioni;

C)   attività industriali ammesse:

·          falegnamerie (ricadenti nell’allegato 2 D.M. 25.07.1991  punti 6 e 15);
·          fonderie di seconda fusione (ricadenti nell’allegato 2 D.M.  25.07.1991  punto 24)
·          tipografie senza rotative (ricadenti nell’allegato 1 D.M. 25.07.1991 punto1)
·          officine per la lavorazione dei metalli : lavorazioni non  comprese in altre  voci (ricadenti nell’allegato 1 D.M. 25.07.1991 punti 2 e 6 – esclusi  incenerimento, galvanica  e svuotamento canna – e  punto 30)
·          stazioni di servizio per automezzi e motocicli (ricadenti  nell’allegato  1 D.M.  25.07.1991 punti 8, 16 e 17 e nell’allegato 2 D.M.25.07.1991 punto 2)  è fatta    salva la normativa della DGR 4433/1999).

In generale, per quanto riferibile agli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo uso produttivo e/o per riscaldamento ambientale, viene concessa l’attivazione e/o l’ampliamento alle specifiche prescrizioni e divieti previsti dal D.P.R. 203/88, D.M. 16.01.1995 e DPCM 02.10.1995.

Viene inoltre concessa la possibilità di variazione ed ampliamento del processo produttivo, relativamente alle industrie insalubri ammesse o comunque esistenti, solo nell’ambito dei criteri restrittivi sopra evidenziati e previa segnalazione al Comune e agli uffici competenti e ottenimento dell’autorizzazione.

Eventuali attività produttive insalubri, esistenti nelle sottozone  D1 e D1a, che non rientrano in quanto stabilito da presente paragrafo 3-bis, sono da ritenersi attività da trasferire e normate secondo il punto 2.2 dell'art. 20 delle presenti norme.

4 - Per la sottozona D1e di espansione sono definite le seguenti destinazioni:

4.1 destinazioni principali:

attività produttive, industriali, artigianali e artigianato di servizio;

uffici pubblici e privati, a servizio delle attività produttive, sportelli bancari;

mostre a servizio delle attività produttive;

depositi e magazzini, commercio all’ingrosso,

impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, distributori, ecc.)

attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.

abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 500 mq., per  ciascuna unità produttiva, nei limiti della capacita’ edificatoria di zona.

Il Sindaco, previo parere favorevole del responsabile SIP dell’ ULSS che accerti l’idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare l’insediamento di attività insalubri di prima e di seconda classe (in riferimento al DM. 05.06.1994) limitatamente ai seguenti casi e previa presentazione, oltre delle normali informazioni richieste per identificare correttamente l’attività nel suo insieme e il suo disturbo ambientale (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione stoccaggio rifiuti, ecc.), apposito studio sul possibile impatto acustico e rispetto dei limiti di zona di cui alla L. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997:

Attività insalubri di 1/a classe:

A)   sostanze chimiche: ammesse:  nessuna

B)   prodotti e materiali: ammessi  :nessuno

C)   attività industriali ammesse:  attività di verniciatura (ricadenti nell’allegato 2 D.M.  25.07.1991punti 7 e 8)

Attività insalubri di 2/a classe:

A)   sostanze chimiche:  ammesse: nessuna

B)   prodotti e materiali ammessi:

·          lavorazioni di metalli a freddo (escluso lavorazione lamiere, trancerie,   taglio, ecc.;
·          lavorazione materia plastiche a freddo;
·          lavorazione materie plastiche a caldo (ricadenti) nell’allegato 2 D.M. 25.07.1991 punto 5) ed escluse  polimerizzazioni e reticolazioni;

C)   attività industriali ammesse:

·          falegnamerie (ricadenti nell’allegato 2 D.M. 25.07.1991  punti 6 e 15);
·          fonderie di seconda fusione (ricadenti nell’allegato 2 D.M.  25.07.1991  punto 24)
·          tipografie senza rotative (ricadenti nell’allegato 1 D.M. 25.07.1991 punto1)
·          officine per la lavorazione dei metalli : lavorazioni non  comprese in altre  voci (ricadenti nell’allegato 1 D.M. 25.07.1991 punti 2 e 6 – esclusi  incenerimento, galvanica  e svuotamento canna – e  punto 30)
·          stazioni di servizio per automezzi e motocicli (ricadenti  nell’allegato  1 D.M.  25.07.1991 punti 8, 16 e 17 e nell’allegato 2 D.M.25.07.1991 punto 2)  è fatta    salva la normativa della DGR 4433/1999).

In generale, per quanto riferibile agli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo uso produttivo e/o per riscaldamento ambientale, viene concessa l’attivazione e/o l’ampliamento alle specifiche prescrizioni e divieti previsti dal D.P.R. 203/88, D.M. 16.01.1995 e DPCM 02.10.1995.

Viene inoltre concessa la possibilità di variazione ed ampliamento del processo produttivo, relativamente alle industrie insalubri ammesse o comunque esistenti, solo nell’ambito dei criteri restrittivi sopra evidenziati e previa segnalazione al Comune e agli uffici competenti e ottenimento dell’autorizzazione.

4.2 destinazioni secondarie:

attività direzionali;

medie strutture di vendita  fino ad un massimo di mq 250 di superficie di vendita, con esclusione di attività del settore alimentare; (per la definizione di superficie di vendita vedasi art. 4 punto 1 lettera “c” D. L.vo 114/98)

mostre e sale riunione

5 - Per la sottozona D1e1  di espansione sono definite le seguenti destinazioni:

attività produttive, industriali, artigianali e artigianato di servizio;

uffici pubblici e privati, a servizio delle attività produttive, sportelli bancari;

mostre a servizio delle attività produttive;

depositi e magazzini a servizio delle attività produttive;

impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, distributori, ecc.)

attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.

abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 500 mq., per  ciascuna unità produttiva, nei limiti della capacita’ edificatoria di zona.

Il Sindaco, previo parere favorevole del responsabile SIP dell’ ULSS che accerti l’idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare l’insediamento di attività insalubri di prima e di seconda classe (in riferimento al DM. 05.06.1994) limitatamente ai seguenti casi e previa presentazione, oltre delle normali informazioni richieste per identificare correttamente l’attività nel suo insieme e il suo disturbo ambientale (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione stoccaggio rifiuti, ecc.), apposito studio sul possibile impatto acustico e rispetto dei limiti di zona di cui alla L. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997:

Attività insalubri di 1/a classe:

A)   sostanze chimiche: ammesse:  nessuna

B)   prodotti e materiali: ammessi  :nessuno

C)   attività industriali ammesse:  attività di verniciatura (ricadenti nell’allegato 2 D.M.  25.07.1991punti 7 e 8)

Attività insalubri di 2/a classe:

A)   sostanze chimiche:  ammesse: nessuna

B)   prodotti e materiali ammessi:

·          lavorazioni di metalli a freddo (escluso lavorazione lamiere, trancerie,   taglio, ecc.;
·          lavorazione materia plastiche a freddo;
·          lavorazione materie plastiche a caldo (ricadenti) nell’allegato 2 D.M. 25.07.1991 punto 5) ed escluse  polimerizzazioni e reticolazioni;

C)   attività industriali ammesse:

·          falegnamerie (ricadenti nell’allegato 2 D.M. 25.07.1991  punti 6 e 15);
·          fonderie di seconda fusione (ricadenti nell’allegato 2 D.M.  25.07.1991  punto 24)
·          tipografie senza rotative (ricadenti nell’allegato 1 D.M. 25.07.1991 punto1)
·          officine per la lavorazione dei metalli : lavorazioni non  comprese in altre  voci (ricadenti nell’allegato 1 D.M. 25.07.1991 punti 2 e 6 – esclusi  incenerimento, galvanica  e svuotamento canna – e  punto 30)
·          stazioni di servizio per automezzi e motocicli (ricadenti  nell’allegato  1 D.M.  25.07.1991 punti 8, 16 e 17 e nell’allegato 2 D.M.25.07.1991 punto 2)  è fatta    salva la normativa della DGR 4433/1999).

In generale, per quanto riferibile agli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo uso produttivo e/o per riscaldamento ambientale, viene concessa l’attivazione e/o l’ampliamento alle specifiche prescrizioni e divieti previsti dal D.P.R. 203/88, D.M. 16.01.1995 e DPCM 02.10.1995.

Viene inoltre concessa la possibilità di variazione ed ampliamento del processo produttivo, relativamente alle industrie insalubri ammesse o comunque esistenti, solo nell’ambito dei criteri restrittivi sopra evidenziati e previa segnalazione al Comune e agli uffici competenti e ottenimento dell’autorizzazione.