Art. 12 - ZONE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE (A)
1 - Sono le parti del territorio che rientrano nel disposto dell’art. 2 del D.M. 02.04.68 N 1444 lettera A
Tutte le zone A sono considerate zone di degrado ai sensi della 457/78 e sono ivi consentiti interventi conseguenti a piano di recupero come definito dalla L.R. 61/85. L’unita’ minima di intervento, in tal caso, può configurarsi con il singolo edificio.
2 - Le zone A sono suddivise in tre sottozone:
Zona A1
Tale zona individua il centro storico di Sovizzo capoluogo ed il centro storico della frazione di S. Daniele ed è soggetta ad obbligatoria formazione di S.U.A. Al di fuori dello S.U.A., . sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a – b – c – art. 31 della L. 457/78.
Zona A2
Tale zona individua i centri storici delle frazioni, ville, case sparse e complessi ambientali, che rientrano nel disposto del citato art. 2 D.M. 02.04.68 N 1444.
Il P.R.G. si attua con tipi di intervento come di seguito riportato, facendo riferimento alle previsioni puntuali espresse in grafia di P.R.G. nell’elaborato 13.3.8 n. 12/16 CONTRADE E NUCLEI DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE.
Le aree a servizi, quando non siano esplicitamente prescritte in P.R.G., sono monetizzabili, in relazione a quanto espresso al precedente art. 7 punto 3
Zona A3
Tale zona denominata di Archeologia industriale è obbligatoriamente sottoposta a Piano di Recupero, con le prescrizioni di seguito riportato, facendo riferimento alle previsioni puntuali espresse in grafia di P.R.G. di cui all’elaborato 13.3.8 n. 12/16 CONTRADE E NUCLEI DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE. SCHEDA N. 28 ZONA SUD EX FILANDA
NORMATIVA SPECIFICA ZONE A2 A3
Premessa.
Nelle zone A2 e A3 il P.R.G. si attua per tipi di intervento, senza riferimenti alla densità fondiaria.
Ad ogni zona A2 e A3 di seguito normata è associata la corrispondente scheda di P.R.G. di cui alla tav. n. 13.3.8 n. 12/16 CONTRADE E NUCLEI DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE.
Su tale scheda sono indicati:
·
il codice e la sezione di ogni edificio, come da database
fornito dal comune, aggiornato al 31.12.99;
·
la destinazione di ogni edificio secondo il database suddetto:
·
eventuali volumetrie oggetto di cambio di destinazione, di
sopraelevazione, di ampliamento, di nuova edificazione
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine al perimetro dell'edificio, alla sua consistenza, alla sua destinazione, etc. ) e quella indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
A chiarimento delle prescrizioni di seguito riportate si precisa che nelle Z.T.O. A2:
§
l'eventuale cambio di destinazione degli edifici è consentito
solo quando espressamente richiamato; in caso contrario la destinazione
consentita è quella indicata in grafia delle schede, fatte salve discordanze
come precisato al precedente capoverso;
§
per destinazione residenziale si deve in generale intendere
residenza o destinazione compatibile, secondo quanto espresso all'art. 11 delle
nda;
§
dall’entrata in vigore dell’art. 4 della L.R. 27/93, così come
modificato dall’art. 98 della L.R. 5/2000, nelle fasce di rispetto degli
elettrodotti, tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso da annesso a
residenza, tutti gli ampliamenti residenziali e comunque tutti le edificazioni
che prevedano una permanenza giornaliera maggiore di 4 ore, sono assoggettati
ai limiti previsti dalla L.R. 27/93 come modificata dalla L.R. 5/2000,
riportati al successivo art. 25 punto 6.1
Anche quando non espressamente indicato nelle schede seguenti, tutti gli ampliamenti, tutte le nuove costruzioni ed ogni volumetria concessa come cambio di destinazione d’uso da annesso a residenza, devono rispettare:
§
le prescrizioni di cui all’art. 8 delle norme di attuazione
in relazione ai parcheggi, cui devono adeguarsi anche i cambi di destinazione
senza opere;
§
le prescrizioni di cui agli art.29 e 30 delle norme di
attuazioni;
§
le prescrizioni e le proposizioni espresse nel PRONTUARIO
DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA DGRV. N. 986 DEL 14.03.96 facente parte del
P.R.G el. n. 14/16;