Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
1 - In tali zone le destinazioni sono le seguenti:
1.1 destinazione prevalente: residenziale;
1.2 destinazioni compatibili:
a) uffici
pubblici e privati
b) attività
commerciali in conformità alla normativa Comunale per la loro disciplina,
approvata ai sensi della L..R. 37/99
c) artigianato
di servizio e artigianato produttivo nei limiti espresse dal 4^ comma art. 41
delle norme di attuazione del P.T.R.C.;
d) tutte
le destinazioni non escluse;
1.3 destinazioni escluse:
a) depositi
e magazzini di merci all'ingrosso;
b) attività'
commerciali non conformi alla normativa Comunale per la loro disciplina;
c) attività’
produttive secondarie che non rientrano nel disposto del 4^ comma art. 41 delle
norme di attuazione del P.T.R.C.
d) ospedali;
e) caserme
e istituti di pena;
f)
macelli;
g) stalle,
scuderie, porcilaie, pollai;
h) tutte
le attività insalubri di 1^ classe di cui al D.M. n. 94 del 05.09.94 G.U.
06/05/95;
i)
ogni altra attività che, a giudizio dell'Autorità Comunale Competente,
risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
1.4 Le destinazioni escluse, già esistenti in zona residenziale, possono essere mantenute, quando non diversamente indicato in grafia di P.R.G.; per esse sarà consentito solo l'intervento di manutenzione ordinaria; se demolite, non potranno essere sostituite con costruzioni di analoga destinazione, ma secondo le destinazioni di Piano Regolatore Generale.