1 - In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 7, e' obbligatorio per tutte le nuove costruzioni e per tutte le demolizioni con ricostruzione la predisposizione di parcheggi privati la cui superficie va calcolata secondo la CIRC. LL.PP. n. 3210 del 28.10.67 punto 9.
2 - In rapporto alle destinazioni d’uso si distinguono i seguenti casi:
a)
per gli edifici residenziali in conformità all’Art. 18 della L. 765/67,
come sostituito dall'art. 2 della L. 122/89 e, con un minimo di un posto auto
per alloggio; la cubatura in rapporto alla quale va determinata la superficie a
parcheggi è quella espressa nella CIRC. LL.PP. n. 3210 del 28.10.67 punto 9;
b)
per le attività produttive secondarie min. 10% della superficie del
lotto di pertinenza;
c)
per attivita’ commerciali min. 30% della superficie lorda complessiva;
d)
per attivita’ direzionali min. 30% della superficie lorda complessiva;
e)
per attivita’ ricettiva turistica min. un posto auto per ogni posto
letto:
f)
per attivita’ sanitarie e simili min. 30% della superficie lorda
complessiva e comunque con il minimo di un posto auto ogni 3 utenti;
g)
per teatri, cinematografi, ristoranti e simili min. 100% della
superficie lorda complessiva e comunque con il minimo di un posto auto ogni 3
utenti.
3 - Le dimensioni minime per posti parcheggio sono cosi' definiti:
- autovetture min.
m 5.00 x 2.50
- motociclette e biciclette min.
m 2.00 x 1.00
- autocarri min.
m 10.00 x 3.00
4 - Le aree destinate a parcheggi (interne od esterne, coperte o scoperte) devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione nei progetti relativi e con costituzione di vincolo o servitù', mediante atto di trascrizione (registri proprietà immobiliari).
5 - Nei parcheggi relativi ad insediamenti industriali, artigianali, magazzini e simili i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.
Dovranno essere rispettate le disposizioni di L. 13/89 , D.P.R. 236/89 e D.P.R. 503/96.