Art.  8 - PARCHEGGI PRIVATI

1 - In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 7, e' obbligatorio per tutte le nuove costruzioni e per tutte le demolizioni con ricostruzione la predisposizione di parcheggi privati la cui superficie va calcolata secondo la CIRC. LL.PP. n. 3210 del 28.10.67 punto 9.

2 - In rapporto alle destinazioni d’uso si distinguono i seguenti casi:

a)  per gli edifici residenziali in conformità all’Art. 18 della L. 765/67, come sostituito dall'art. 2 della L. 122/89 e, con un minimo di un posto auto per alloggio; la cubatura in rapporto alla quale va determinata la superficie a parcheggi è quella espressa nella CIRC. LL.PP. n. 3210 del 28.10.67 punto 9;
b)  per le attività produttive secondarie min. 10% della superficie del lotto di pertinenza;
c)  per attivita’ commerciali  min. 30% della superficie lorda complessiva;
d)  per attivita’ direzionali min. 30% della superficie lorda complessiva;
e)  per attivita’ ricettiva turistica min.  un posto auto per ogni posto letto:
f)    per attivita’  sanitarie e simili  min. 30% della superficie lorda complessiva e comunque  con il minimo di un posto auto ogni 3 utenti;
g)  per teatri, cinematografi, ristoranti e simili   min. 100% della superficie lorda complessiva e comunque con il minimo di un posto auto ogni 3 utenti.

3 - Le dimensioni minime per posti parcheggio sono cosi' definiti:

- autovetture  min.  m    5.00 x 2.50
- motociclette e biciclette  min.  m    2.00 x 1.00
- autocarri  min.  m  10.00 x 3.00

4 - Le aree destinate a parcheggi (interne od esterne, coperte o scoperte) devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione nei progetti relativi e con costituzione di vincolo  o servitù', mediante atto di trascrizione (registri proprietà immobiliari).

5 - Nei parcheggi relativi ad insediamenti industriali, artigianali, magazzini e simili i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di L. 13/89 , D.P.R. 236/89 e D.P.R. 503/96.