Art.  5 - DISTANZE

1)       - Distanze dalle strade (Ds)

E' la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, come definito dall’art. 2 del D.M. n. 1404 del 01.04.68.

2)       - Distanza dai confini (Dc)

E' la distanza, in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai  confini di proprietà.

3)       - Distacco tra i fabbricati (df)

E' la distanza minima tra fabbricati,  misurata in proiezione orizzontale tra le rispettive superfici coperte, normata dall’art. 9 del D.M.  n. 1444 del 02.04.68;

4)       - Valori di Ds - Dc – df

I valori di Ds - Dc - df indicati di seguito per le varie Z.T.O. sono minimi.

5) - E' ammessa la costruzione a confine di proprietà, se, sul confine, preesiste una parete o parte di parete non finestrata.

6) - La distanza dai confini potrà risultare inferiore a quella minima ammissibile, purchè venga  rispettato il distacco tra fabbricati, previo accordo tra confinanti, mediante convenzione da registrare presso l'ufficio Registro, con trascrizione  presso la  conservatoria dei Registri Immobiliari.

7) - Sono ammesse costruzioni in aderenza di fabbricati preesistenti sino all'altezza massima del fabbricato limitrofo. Per maggiori altezze e' richiesto il consenso del confinante; è altresì obbligatoria la sottoscrizione degli elaborati di progetto da parte dei proprietari confinanti.

8) -  Non sono da osservare le distanze dai confini e il distacco tra fabbricati, di cui alle presenti norme, nei seguenti casi:

a)    realizzazione di vasche o simili; cabine elettriche, centraline acqua, gas e altri simili manufatti a servizio di edifici esistenti;
b)    coperture di parcheggi di cui al punto f) del precedente art. 3
c)     costruzioni interrate.

Sono fatte salve, comunque, le distanze minime previste dal Codice Civile

9) -  Non vengono considerati ai fini delle distanze dai  confini e dai distacchi fra fabbricati le costruzioni accessorie (autorimesse, tettoie, ecc.) di altezza non superiore a ml. 2,40 esistenti alla data di adozione del P.R.G.

10) -  E’ in  facoltà dell'Autorità Comunale Competente permettere l'allineamento dei nuovi  fabbricati, in fregio alle strade, con gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., purchè ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità.

11) -  Per le distanze si richiama quanto espresso dall’ultimo comma dell’art. 9 DM 02/04/68, relativamente a previsioni con planivolumetrico.