Art.  2 - COORDINAMENTO E  MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1 - Il P.R.G. si attua per mezzo di strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.) e interventi edilizi diretti (I.E.D.), secondo le modalità previste nella presente normativa.

2 - In grafia di P.R.G. sono indicate le parti di territorio in cui il rilascio di ogni concessione e' subordinato alla preventiva realizzazione di uno strumento urbanistico attuativo (S.U.A.); sono altresì indicate le parti di territorio in cui vige uno S.U.A. approvato e confermato.

3 - Sono  S.U.A.  del P.R.G. quelli previsti dall’art. 11 della L.R. 61/85. Per la loro  adozione si applicheranno le prescrizioni previste dalla L.R. 61/85.

4 - Le modalità di realizzazione e di cessione (o vincolo di destinazione) delle opere di urbanizzazione sono descritte all’art. 63 della L.R. 61/85

5 - La convenzione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui all’art. 63 della  L.R. 61/85,  dovrà’ obbligatoriamente condizionare l’agibilità o l’abitabilità  dei fabbricati (in relazione alla fattispecie che ricorre) al completamento di tutte le opere di urbanizzazione.

6 - All’interno degli S.U.A. indicati in grafia di P.R.G., le singole proprietà,  comprese nei suddetti S.U.A.,  intervengono, (nell’edificazione,  nella cessione degli standards secondari e primari, nella realizzazione di opere ed in generale negli obblighi derivanti dalla realizzazione dello strumento attuativo), proporzionalmente all’estensione delle aree di competenza.

7 - Sono Interventi Edilizi Diretti quegli interventi attuati mediante singole concessioni edilizie, non comprese negli S.U.A.