Art. 2 - COORDINAMENTO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
1 - Il P.R.G. si attua per mezzo di strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.) e interventi edilizi diretti (I.E.D.), secondo le modalità previste nella presente normativa.
2 - In grafia di P.R.G. sono indicate le parti di territorio in cui il rilascio di ogni concessione e' subordinato alla preventiva realizzazione di uno strumento urbanistico attuativo (S.U.A.); sono altresì indicate le parti di territorio in cui vige uno S.U.A. approvato e confermato.
3 - Sono S.U.A. del P.R.G. quelli previsti dall’art. 11 della L.R. 61/85. Per la loro adozione si applicheranno le prescrizioni previste dalla L.R. 61/85.
4 - Le modalità di realizzazione e di cessione (o vincolo di destinazione) delle opere di urbanizzazione sono descritte all’art. 63 della L.R. 61/85
5 - La convenzione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui all’art. 63 della L.R. 61/85, dovrà’ obbligatoriamente condizionare l’agibilità o l’abitabilità dei fabbricati (in relazione alla fattispecie che ricorre) al completamento di tutte le opere di urbanizzazione.
6 - All’interno degli S.U.A. indicati in grafia di P.R.G., le singole proprietà, comprese nei suddetti S.U.A., intervengono, (nell’edificazione, nella cessione degli standards secondari e primari, nella realizzazione di opere ed in generale negli obblighi derivanti dalla realizzazione dello strumento attuativo), proporzionalmente all’estensione delle aree di competenza.
7 - Sono Interventi Edilizi Diretti quegli interventi attuati mediante singole concessioni edilizie, non comprese negli S.U.A.